
Chi tutela la specificità della categoria professionale dei Quadri italiani? I Quadri direttivi italiani trovano legittimità nel nostro ordinamento del lavoro con la legge 190/1985, che ha introdotto la categoria dei quadri intermedi nell’ordinamento italiano modificando l’art. 2095 del Codice Civile che ora recita che: “I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai. Le leggi speciali [e le norme corporative], in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura dell’impresa, determinano i requisiti di appartenenza alle indicate categorie”. Quindi fino al 1985 non c’era traccia nel nostro ordinamento, tra i lavoratori subordinati, della categoria dei Quadri.
Eppure il Middle Management è una delle leve che le imprese in tutto il mondo usano per competere al meglio. I Quadri direttivi sono sempre più manager, di se stessi e di organizzazioni complesse, molte volte anche senza dirigenti di riferimento ma direttamente in collegamento con la proprietà dell’azienda. Sempre più spesso il direttore di un albergo, il direttore di un ipermercato, il capo della logistica e del sistema informatico aziendale sono Quadri, con percorsi di studi di tutta eccellenza e capacità di guida di team complessi. L’evoluzione di un ruolo, quello dei Quadri, che è sempre più strategico e che porta a ridefinire continuamente le competenze del middle manager alla luce delle profonde trasformazioni in atto negli assetti organizzativi delle imprese e dell’economia.
Con questa inchiesta INFOQUADRI vuole ricercare, riportare e informare della grande quantità di sigle, finti sindacati, sindacati che rappresentano altre categorie ma che voglio associare anche Quadri, veri sindacati e semplici associazioni di rappresentanza di interessi che in qualche modo hanno nella loro attività lo sviluppo, il sostegno e la rappresentanza della categoria dei Quadri direttivi italiani.
Un viaggio non facile, che mensilmente aggiorneremo e che vi anticiperemo anche con la nostra newsletter, in cui vedremo la lentezza di adeguamento dei contratti collettivi, la mancanza di attenzione sul dumping sociale che deriva da contratti collettivi con minimi retributivi inferiori a quelli indicati dalla ordinaria contrattazione collettiva (i cosiddetti contratti pirata) e la necessità, ormai inderogabile, di emanazione di una legge in merito alla rappresentatività sindacale.
La nostra inchiesta vuole essere un contributo per informare. Seguiteci!
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L’EDITORIALE DI MAGGIO
Trasparenza salariale: le imprese sono pronte?
di Antonio Votino Direttore responsabile
Dal 7 giugno il D.Lgs. 96/2026 sulla Trasparenza salariale diventa legge con il conseguente obbligo immediato di applicazione per tutte le aziende. Da quel giorno il Decreto Legislativo 96/2026, che recepisce la Direttiva UE 2023/970 sulla parità retributiva, affermerà un diritto vigente, destinato ad incidere in profondità il rapporto tra aziende e lavoratori sul tema della retribuzione, e introducendo un meccanismo processuale che poche imprese hanno ancora compreso davvero: l’inversione dell’onere della prova.
Il D.Lgs. 96/2026 introduce obblighi su due piani distinti. Sul piano della selezione, ogni annuncio di lavoro deve indicare la retribuzione o la fascia retributiva prevista; è vietato chiedere ai candidati informazioni sulle proprie retribuzioni passate e le clausole contrattuali che impediscono ai dipendenti di condividere informazioni sullo stipendio con i colleghi sono nulle di diritto.
Sul piano del rapporto di lavoro in essere, ogni dipendente può richiedere per iscritto le informazioni sui livelli retributivi medi della propria categoria, disaggregate per genere, e l’azienda ha l’obbligo di rispondere entro due mesi. A partire dal 2027, le imprese con almeno 100 dipendenti dovranno produrre un rapporto periodico sul divario retributivo di genere, con scadenze graduate in base alla dimensione aziendale……………… continua la lettura dell’articolo.


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