Cassazione 5651/2009: mancato riconoscimento Quadri pubblico impiego

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La Cassazione con la sentenza 5651/2009 conferma nuovamente l’orientamento della mancata riconoscibilità nel pubblico impiego della categoria dei Quadri. Lo ha fatto righettando la domanda del riconoscimento della categoria dei quadri nel pubblico impiego privatizzato in applicazione del seguente ragionamento: “La pretesa azionata è intesa al riconoscimento della detta categoria, nell’assunto della corrispondenza delle mansioni a quelle descritte della legge, legge che sarebbe direttamente applicabile al rapporto controverso, ancorché non attuata dal contratto nazionale di lavoro del comparto regioni-autonomie locali. In altri termini, all’inquadramento previsto dal contratto, dovrebbe sostituirsi, in applicazione di previsione inderogabile di legge, l’inserimento nella categoria dei quadri. La pretesa, dunque, non ha ad oggetto un superiore inquadramento sulla base dello svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica posseduta, sfuggendo alla preclusione stabilita dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 52, comma 1, secondo periodo. E’, tuttavia, priva di fondamento perché l’art. 2095 c.c., non è applicabile al rapporto di lavoro pubblico contrattuale, come disciplinato dal corpus normativo delle disposizioni raccolte nel menzionato D.Lgs. Rimane, perciò, assorbita la questione della portata – precettiva o descrittiva – della sola definizione della categoria contenuta nella L. n. 190 del 1985, art. 2, comma 1, in mancanza dell’intervento attuativo della competente contrattazione collettiva. Sono le norme ora raccolte nel D.Lgs. n. 165 del 2001, a costituire lo “statuto” del lavoro contrattuale alle dipendenze delle pubbliche amministrazione, nel quale si rinviene il corpus di regole imperative non derogabili dal contratto collettivo, siccome si tratta proprio della fonte di legittimazione dei poteri di autonomia. Sulla materia della classificazione del personale, la legge detta regole del tutto peculiari soltanto per la categoria dei dirigenti. Per il restante personale, la delega alla contrattazione collettiva appare piena, come si desume dall’art. 52 (Disciplina delle mansioni), laddove, diversamente dall’art. 2103 c.c., compare il riferimento esclusivo alla “classificazione professionale prevista dai contratti collettivi”. 12. I connotati di autonomia del sistema emergono ancora più evidenti in base ad altre disposizioni legislative.

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