Luglio 24

L44/2021 Concorsi: ecco come cambiano le regole

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Con il Decreto legge 44/2021 (il cosiddetto decreto Covid), coordinato con la legge di conversione 76/2021 all’articolo 10 il Governo ha fissato i termini della riforma dei concorsi pubblici.

Per quanto riguarda le “modalità obbligatorie”, come riportano le slide aggiornate messe a disposizione sul sito del Dipartimento della Funzione pubblica, l’articolo 10 prevede:

  • una sola prova scritta e una prova orale;
  • per i profili ad alta specializzazione tecnica, fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite ai fini dell’ammissione a fasi successive;
  • utilizzo di strumenti informatici e digitali con rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, tracciabilità, sicurezza;
  • la commissione definisce, in una seduta plenaria, procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni. Tali procedure e criteri sono pubblicati sul sito dell’amministrazione contestualmente alla graduatoria finale.

In caso di necessità:

  • il concorso può essere svolto anche in sedi decentrate;
  • il concorso può essere svolto in videoconferenza nel caso della prova orale;
  • i titoli e l’eventuale esperienza professionale possono concorrere al punteggio finale in misura non superiore a un terzo.

Concorsi ancora da bandire, le modalità

I concorsi ancora da bandire prevedono in sostanza le stesse modalità di quelli a regime. Sono i bandi che verranno pubblicati successivamente all’entrata in vigore del dl 44/2021, e avranno:

  • una sola prova scritta (la prova orale è eventuale);
  • per i profili ad alta specializzazione tecnica, fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite ai fini dell’ammissione a fasi successive;
  • si potranno utilizzare strumenti informatici e digitali con rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, tracciabilità e sicurezza;
  • sedi decentrate (in ragione del numero dei candidati);
  • anche eventuale videoconferenza per prova orale;
  • titoli ed eventuale esperienza professionale possono concorrere al punteggio finale in misura non superiore ad un terzo;
  • eventuale non contestualità garantendo trasparenza e omogeneità delle prove.
  • Concorsi già banditi ma non ancora svolti, le modalità
  • Per i concorsi già banditi, ma ancora non svolti, è obbligatorio l’utilizzo di strumenti informatici per le prove e nel caso di risorse disponibili tutte le altre regole previste per il regime post-emergenziale.

Per approfondimenti: link alle slide presentate dal Dipartimento Funzione Pubblica

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