Aprile 24

Trasparenza nella P.A.: nota di ANAC

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC ha recentemente diffuso una nota stampa sull’innalzamento dei livelli di trasparenza per limitare i fenomeni corruttivi.
L’innalzamento dei livelli di trasparenza nel settore pubblico è funzionale alla limitazione e alla prevenzione di fenomeni corruttivi, come anche evidenziato in numerose istanze internazionali, a cominciare dalla Convenzione ONU contro la corruzione di Mérida del 2003 (art. 9), recepita a livello nazionale con la “legge anticorruzione” (L. 190/2012) e i suoi decreti attuativi, ma più in generale ai principi di disponibilità e accessibilità degli atti e dei documenti a cittadini e istituzioni, anche in funzione di controllo sociale e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
Tuttavia gli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33 del 2013
appaiono al momento particolarmente gravosi per amministrazioni e comuni, soprattutto di ridotte dimensioni demografiche, sia da un punto di vista economico che amministrativo. In tale ambito devono essere annoverati anche gli obblighi di pubblicazione inerenti il settore della contrattualistica pubblica in quanto settore particolarmente esposto al rischio di infiltrazioni criminali.
L’assetto normativo che prevede obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici di lavori servizi e forniture si desume principalmente dal combinato disposto delle norme contenute nella L. 190/2012 e nel suo decreto attuativo in materia di trasparenza (D.lgs. 33/2013), nonché nello stesso D.lgs. 50/2016. Tali disposizioni, anche se non adeguatamente coordinate fra loro, mettono in evidenza la chiara intenzione del legislatore di rendere il più possibile trasparenti le procedure di gara e, sia pure con
minore intensità, l’esecuzione dei contratti.


Un faro in tal senso è l’art. 29 del Codice dei contratti pubblici che prevede la pubblicazione sui siti istituzionali di tutti gli atti inerenti la programmazione e le procedure di affidamento. Il meritorio obiettivo perseguito dalla norma è proprio quello di introdurre disposizioni generali affinché gli appalti siano soggetti alla piena trasparenza lungo le varie fasi in cui si snoda il procedimento di acquisto.
Il raggiungimento di tale obiettivo passa necessariamente attraverso la completa digitalizzazione della pubblica amministrazione e in particolare delle procedure di gara e l’esecuzione dei contratti affidati e quindi mediante l’affermazione del principio “once only” ovvero non richiedere al cittadino più volte le stesse certificazioni, attestazioni, dichiarazioni o altri atti o documenti già conosciuti e disponibili.
L’attuale sistema è, infatti, basato sull’obbligo imposto a carico di ogni Amministrazione, a prescindere dalla estensione, di creare sul proprio sito una sezione “Amministrazione trasparente”, secondo regole dettate centralmente. Tale onere, da alcun soggetti avvertito come gravoso, anche in termini economici, spesso non risulta adempiuto in maniera completa e corretta, determinando di fatto una carenza di informazioni oltre che una violazione delle disposizioni vigenti. Accanto a ciò, il sistema non produce i benefici sperati, in quanto la natura dei dati caricati spesso non è in formato aperto rendendo
particolarmente difficili sia la successiva rielaborazione che le attività di controllo.
Non ultimo, il fatto che la sezione Amministrazione trasparente, per dimensioni e struttura, costituisce un sito nel sito, con una struttura così articolata e contenuti estesi ed eterogeni che ne rendono complessa la consultazione e la fruizione delle informazioni disponibili.
In questa direzione si colloca il piano strategico di Anac, inteso alla realizzazione di una piattaforma unica della trasparenza, che consenta alle pubbliche amministrazioni di caricare direttamente i dati in un unico luogo virtuale, accessibile a chiunque (al quale dovrebbero rinviare i siti istituzionali degli enti interessati) e all’amministrazione centrale di disporre di una quantità maggiore e più puntuale di informazioni: una sorta di portale di portali, un punto unico di accesso e consultazione, in grado di semplificare sia le attività di pubblicazione da parte delle amministrazioni che di consultazione.
L’iniziativa rappresentata, appare vantaggiosa sotto diversi profili: consentirebbe alle amministrazioni e ai comuni di investire le proprie risorse in altre iniziative, risparmiando anche sulle attività di manutenzione ed evoluzione delle piattaforme; permetterebbe di adempiere agli obblighi in materia di trasparenza in maniera più semplice e veloce; favorirebbe l’acquisizione di dati uniformi che al momento non si riesce a garantire di fatto, pur con mille regolamenti e linee guida; assicurerebbe l’inserimento di dati in
modalità aperta; ridurrebbe l’attività di vigilanza, perché la piattaforma sarà in grado di mettere in evidenza immediatamente eventuali mancanze e generare la richiesta di integrazione. La piattaforma unica consentirebbe, inoltre, di avere a disposizione dati confrontabili e analizzabili attraverso sistemi informatici che ne permetterebbero l’incrocio e la verifica con altre banche dati pubbliche.
Grazie a questo, inoltre, tale piattaforma non avrebbe solamente la funzione di assicurare in modo più efficiente la trasparenza, ma diverrebbe strumento per consentire alle stesse amministrazioni di condividere fra loro le migliori pratiche ed in prospettiva di fornire loro servizi per semplificare la loro attività.