Aprile 24

Busta paga: attenzione a ferie e permessi

La busta paga contiene tra le tante informazioni importanti ed essenziali nel rapporto di lavoro anche l’indicazione dei giorni di riposo accumulati e non ancora goduti. Solitamente si da poca attenzione ai dati presenti in basso nella busta paga, li dove sono riportati i giorni residui certi che potranno essere fruiti anche dal 1° luglio (oltre quindi la scadenza del 30 giugno che dovrebbe farli cancellare). Ed è così. Il lavoratore matura quattro settimane di ferie ogni anno, di queste, due devono essere obbligatoriamente fruite nel corso dell’anno di riferimento, mentre per le altre due c’è tempo 18 mesi dalla scadenza del periodo di maturazione. visto che potrà godere delle suddette ferie in qualsiasi altro momento. Ed eventualmente, se alla cessazione del rapporto di lavoro ci saranno ancora delle ferie residue, sarà possibile monetizzarle.
Per le aziende la scadenza del 30 giugno è importante perché rischiano di dover far fronte a oneri contributivi e a sanzioni nel caso in cui non abbiano concesso ai dipendenti tutte le ferie maturate due anni prima. Sulle ferie non concesse bisognerà comunque farsi capo degli oneri contributivi, per i quali c’è tempo fino al 22 agosto. E poi ci sono le sanzioni da considerare, per un importo che va da 120 a 5.400 euro.
Diverso il caso dei permessi: per questi, non è previsto il divieto di monetizzazione che c’è invece per le ferie, è possibile chiedere all’azienda di corrispondere un’indennità sostitutiva che servirà per compensare il dipendente dei giorni non goduti. Si tratta delle giornate concesse dai contratti collettivi per le ex festività (ad esempio 29 giugno) e ai permessi riconosciuti per riduzione dell’orario di lavoro (i cosiddetti Rol).

Una busta paga di esempio, le ferie e i permessi sono riportati in basso


Le regole per i permessi non goduti, però, sono molto più articolate: trattandosi di strumenti nati dalla contrattazione collettiva, infatti, è al Ccnl di riferimento che bisogna rivolgersi.In molti contratti collettivi, infatti, viene stabilito che i permessi maturati dovrebbero solitamente essere fruiti entro l’anno di maturazione, o comunque entro il 30 giugno successivo altrimenti il Ccnl di settore definisce le conseguenze per eventuali permessi non goduti entro il termine previsto. Quel che è importante sottolineare è la differenza che c’è con le ferie, visto che i permessi possono essere monetizzati anche in costanza di rapporto.
Potrebbe succedere, dunque, che i permessi non goduti al 30 giugno vengano indennizzati dal datore di lavoro, i quali verrebbero così pagati nella prima busta paga successiva alla scadenza del periodo di fruizione dei permessi, come previsto dal Ccnl.

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