Maggio 24

Promozioni OnLine: Antitrust attenziona Kasanova per pratiche commerciali scorrette

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Intervento dell’autorità Antitrust sulla pubblicizzazione di sconti non genuini. A finire sotto indagine è stata Kasanova a cui è stata contestata la possibile manipolazione del “prezzo di riferimento” per il calcolo dello sconto e la reale entità dello sconto praticato.
A seguito di un monitoraggio svolto dal Nucleo Antitrust della Guardia di Finanza nel corso dell’ultimo quadrimestre del 2021 sul sito di e-commerce di Kasanova.com/it è emerso che talune referenze sono state poste in vendita ad un prezzo scontato, pubblicizzato mediante l’indicazione di un “prezzo di riferimento” barrato, della percentuale di sconto e del prezzo finale al consumatore. Lo sconto percentuale praticato su singoli prodotti poteva variare nel tempo.

Il monitoraggio della Guardia di Finanza ha evidenziato che l’aumento dello sconto percentuale si accompagnava a un aumento del prezzo “di riferimento” rispetto al quale è calcolato, in modo che il prezzo finale pagato dal consumatore risultava invariato o addirittura aumentato.
Gli esempi fornitici dall’Autorità riportano di una tovaglia in cotone venduta con un prezzo base e scontata del 17% ma che nel periodo commerciale successivo in offerta era proposta con uno sconto 21,4% ma “rimontando” il prezzo di partenza dell’8% oppure di una parure copridivano aumentata nel periodo successivo del prezzo base di un 25,1% pur presentando uno sconto del 33%.
Nella sua difesa Kasanova ha affermato che il “prezzo di listino” assunto come riferimento per il calcolo degli sconti è il prezzo effettivamente pagato dai consumatori al di fuori delle promozioni. A tale proposito, Kasanova ha precisato che nel periodo indagato dal Nucleo, il 42% dei prodotti in assortimento è stato venduto in promozione. Al fine di provare che il “prezzo di listino” fosse il prezzo effettivamente pagato dai consumatori, ha fornito, per alcune referenze, un campione di scontrini dal quale si desume il prezzo scontato praticato in vigenza di una promozione e il prezzo di listino praticato prima della promozione.

Kasanova ha deciso di intervenire dopo la segnalazione ricevuta attuando entro il mese di marzo 2023 quanto previsto nella direttiva dell’Unione Europea 2019/2161 (cd. “Direttiva Omnibus”), non ancora recepita nell’ordinamento italiano, che impone che ogni “annuncio di riduzione di un prezzo” debba “indicare il prezzo precedente applicato per un determinato periodo di tempo prima dell’applicazione di tale riduzione”. La norma definisce il “prezzo precedente” come “il prezzo più basso applicato dal
durante un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni prima dell’applicazione della riduzione del prezzo”.
Inoltre Kasanova restituire, in favore di ciascuna persona fisica o microimpresa che abbia acquistato sul sito web i prodotti
venduti online nell’ultimo quadrimestre del 2021, di un importo pari al 20% del prezzo effettivamente pagato inviando una email a tutti i clienti interessati invitandoli a fornire le proprie coordinate bancarie per accreditare la somma entro due mesi.
Per questo motivo l’Autorità ha deciso di chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione.

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