Luglio 24

CCNL: cosa succede se l’azienda applica uno diverso

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Riceviamo una mail da una lettrice che ci segnala un caso purtroppo molto frequente e che ci da modo di scrivere questo articolo sulla applicazione di un CCNL diverso da quello indicato in lettera di assunzione.
La lettrice, Quadro di una azienda del commercio, nel rivedere le buste paga per un controllo sulle ferie ha notato che le retribuzioni vengono pagate sulla base di un calcolo afferente a tabelle retributive relative ad un contratto collettivo diverso rispetto a quello riportato nella lettera di assunzione. Il contratto da applicare prevede retribuzioni maggiori e vorrebbe recuperare i valori derivanti dalle differenze di applicazione delle tabelle retributive.
Le condizioni indicate nella lettera di assunzione sono vincolanti per l’azienda, tra queste l’indicazione del CCNL da applicare e senza il consenso del lavoratore non possono essere modificate. Ogni contratto collettivo nazionale si compone di una parte normativa e di una parte economica e in taluni casi delle parti accessorie tipiche di quel settore. La parte normativa riporta tutti gli aspetti del rapporto di lavoro, quali, ad esempio, le relazioni sindacali, l’orario di lavoro, la malattia, gli infortuni, le ferie, il procedimento disciplinare. La parte economica contenente le tabelle retributive, che si sostanzia con l’indicazione delle retribuzioni spettantio per i diversi livelli e le diverse maggiorazioni spettanti per ciascun livello di inquadramento dei dipendenti ad esempio per gli straordinari. Queste tabelle sono quelle che vengono. ad ogni rinnovo di CCNL, aggiornate per adeguare gli stipendi al costo della vita.
Il problema per il lavoratore è che esistono, per lo stesso comparto, diversi contratti di lavoro. Questo accade per la particolare modalità di rappresentanza nel nostro paese, frammentata e che porta a contratti firmati da diverse parti sociali pur se afferenti a stessi lavoratori ed a stessi comparti dell’economia.
Qualora il datore di lavoro sia iscritto ad una particolare associazione di categoria sarà tenuto, tra più contratti collettivi, ad applicare quello sottoscritto dall’associazione cui aderisce, diversamente potrà applicare il CCNL che più ritenga adatto a tutelare i propri interessi, purché nel rispetto dell’art. 36 della Costituzione, secondo il quale al lavoratore deve essere garantita una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro svolto e comunque sufficiente a garantirgli un’esistenza libera e dignitosa.
La libertà di impresa si sostanzia anche nella scelta da parte dell’azienda del contratto collettivo da applicare, con un limite: qualora l’azienda sia iscritta ad una particolare associazione di categoria sarà tenuta ad applicare quello sottoscritto dall’associazione cui aderisce, diversamente potrà applicare il CCNL che più ritenga adatto a tutelare i propri interessi, tra più contratti collettivi, purché nel rispetto più volte sancito anche in giurisprudenza dell’art. 36 della Costituzione, secondo il quale al lavoratore deve essere garantita una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro svolto e sufficiente a garantirgli un’esistenza libera e dignitosa.
L’indicazione nella lettera di assunzione del CCNL applicato al rapporto di lavoro è sostanziale, in quanto ad esso e solo ad esso si dovrà fare riferimento nella disciplina del rapporto e l’applicazione della parte economica di base, salve le maggiorazioni ad personam contrattate in fase di assunzione. Il contratto di lavoro diventa il riferimento per l’applicazione del valore dello stipendio in quanto le buste paga vengono calcolate sulla base di tabelle retributive contenute in un contratto collettivo.
Cosa accade se il lavoratore scopre che si applica una tabella retributiva diversa?
Chiariamo subito che siamo in una inadempienza da parte dell’azienda che fa sorgere il diritto del lavoratore di chiedere il pagamento delle differenze retributive eventualmente maturate in ragione dell’applicazione di un CCNL diverso da quello contrattualmente indicato.
Per ottenere il recupero delle differenze retributive maturate suggeriamo come prima cosa di scrivere una mail all’ufficio del personale, se esiste, o al consulente che emette le buste paga mettendo in ciopia sempre l’amnministratore delegato e il dirigente diretto superiori, questo invio interrompe la prescrizione che ricordiamo è di cinque anni e consnete una bonaria chiusura della vicenda. Se alla mail non fa seguito alcun atto anczi la busta paga successiva diopo un mese riporta i calcoli sempre sulla saoc rta di tabelle contrattuali diverse dal proprio contratto collettivo indicato in lettera di assunzione occorre, con l’ausilio di un’associazione sindacale rappresentativa e riconosciuta dall’azienda perchè firmataria del CCNL, inviare all’azienda una lettera di messa in mora, con la quale si chiede il pagamento di quanto spettante.
Qualora l’azienda non si adoperi spontaneamente sia nel cambio di calcolo delle buste paga succesive sia nel ricalcolare le buste paga precedneti, occorrerà un giudizio con l’indispensabile assistenza di un legale.
C’è anche una terza modalità che suggeriamo e che si aggiunge all’intervento bonario e l’azione giudiziaria, che passa per l’ispettorato territoriale del lavoro (ITL) a cui si può direttamente (informazioni sul sito) inviare una richiesta di conciliazione, chiedendo che sia l’ispettorato ad intervenire nominando una commissione di conciliazione, costituita da un rappresentante dei lavoratori, un rappresentante di datori di lavoro ed un presidente, con il fine di trovare una soluzione conciliativa della vertenza. L’istanza di conciliazione trasmessa all’ispettorato dovrà essere trasmessa anche all’azienda oche per tramite di un legale o da un’associazione sindacale di propria fiducia.

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