Aprile 24

Licenziamento per chiusura sede: solo se giustificato nella lettera di avvio della procedura

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Intervento della Corte di Cassazione su un caso relativo ad una impresa che, nell’avviare la procedura di licenziamento collettivo per dichiarate esigenze di ristrutturazione di tutto il complesso aziendale, aveva limitato la platea del personale interessato a una sola sede. Nel confermare l’annullamento del licenziamento e la tutela reintegratoria, la Corte di cassazione ribadisce la propria giurisprudenza in proposito, secondo la quale: 1) la platea di personale dipendente interessata dal licenziamento collettivo può essere limitata a una sola parte dell’azienda solo se ciò è giustificato da oggettive esigenze aziendali; 2) tale limitazione deve essere enunciata e giustificata nella lettera di avvio della procedura di licenziamento collettivo per consentire un adeguato confronto con le OO.SS. e 3) la stessa deve essere coerente con il tipo di progetto di riduzione del personale avviato.
Per approfondimenti: Cassazione 6 febbraio 2023 n. 3511

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