Maggio 24

Conciliazione: conoscerla per usarla

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Il nostro focus sul processo del lavoro questo mese indaga la procedura di conciliazione specifica stabilita dalla normativa in materia di lavoro. Molti non sanno infatti che esiste una procedura che prevede il passaggio davanti ad un’apposita commissione istituita presso l’Ispettorato territoriale del lavoro. Vediamo in che cosa consiste e come si attiva quando si presenta una controversia al lavoro (un diritto negato, un licenziamento che si ritiene illegittimo, un credito vantato dal dipendente) e soprattutto i vantaggi di utilizzarla prima di finire in tribunale.
Esistono due modalità per arrivare alla conciliazione, una modalità volontaria ed una obbligatoria: la modalità volontaria si attiva su iniziativa di una parte e nel caso, il Quadro che intende attivarla può promuovere, anche tramite il sindacato al quale aderisce o conferisce mandato (importante che sia rappresentativo della categoria dei Quadri), il tentativo di conciliazione davanti alla Commissione costituita presso l’Ispettorato territoriale del lavoro oppure avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e dagli accordi collettivi.
Ci sono dei casi fissati dalla normativa per i quali la conciliazione è obbligatoria: se la controversia riguarda contratti che sono stati oggetto di certificazione;
in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo di lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015 in aziende che impiegano più di 15 dipendenti.
Per avviare la procedura del tentativo di conciliazione, il Quadro deve predisporre un’apposita richiesta sottoscritta che deve essere consegnata in originale, spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o inviata mediante e-mail certificata alla Commissione competente e alla azienda, presso la sede legale o presso la sede di appartenenza.
La richiesta deve precisare: nome, cognome e residenza delle parti; la denominazione o ditta e sede se si tratta di una persona giuridica, di un’associazione non riconosciuta o di un comitato;
luogo dove è sorto il rapporto oppure dove si trova l’azienda o la sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto; luogo dove la parte istante riceve le comunicazioni; esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa.
L’iniziativa di conciliazione viene presa in carico e i funzionari della Commissione dell’Ispettorato territoriale del lavoro, ricevuta la richiesta, verificano se ci sono tutti i contenuti essenziali e, se sono parzialmente omessi, invitano ad integrarli, pertanto è opportuno fornire anche sempre recapiti mail, se sono totalmente mancanti, considerano la richiesta improcedibile.
Se la controparte non intende aderire alla procedura di conciliazione lo comunica al richiedente, oppure, in caso di inerzia, trascorsi i 20 giorni dalla richiesta, ciascuna delle parti è libera di agire in tribunale. Se invece La controparte accetta la procedura deve depositare presso la Commissione, entro 20 giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria con le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale.
Entro i 10 giorni successivi al deposito, sempre su iniziativa della Commissione viene fissata la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i successivi 30 giorni. Davanti alla Commissione il Quadri può farsi assistere anche da un’organizzazione cui aderisce o conferisce mandato. Se non viene raggiunto un accordo la Commissione formula una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i suoi termini sono comunque riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. All’eventuale ricorso successivamente depositato in tribunale devono essere allegati il verbale e le memorie relative al tentativo di conciliazione. Se il tentativo di conciliazione ha un esito positivo, anche solo parzialmente, il verbale deve essere sottoscritto dalle parti e dai componenti della Commissione. Il giudice, su istanza della parte interessata, lo dichiara esecutivo con decreto.

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