Luglio 24

Inidonei alla mansione: illegittimo il licenziamento

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Nuovo intervento della Cassazione sul tema dell’illegittimo icenziamento del lavoratore divenuto parzialmente inidoneo alla mansione, con l’ordinanza n. 31471 del 13.11.2023, la Cassazione afferma che vige un tendenziale principio di divieto di licenziamento del lavoratore divenuto disabile, dovendo il datore cercare soluzioni organizzative e accorgimenti ragionevoli idonei a consentire al medesimo di svolgere la sua prestazione.
Questa sentenza affronta un caso tipico che coinvolge molti Quadri del settore privato dove le aziende tendono a licenziare il Quadro se diviene inidoneo al lavoro parzialmente per problemi di salute o per altre motivazioni. Il lavoratore, Quadro di una azenda del commercio, aveva impugnato giudizialmente il licenziamento irrogatogli per inidoneità alla mansione. A fondamento della vicenda c’erano le documentazioni prodotte dal lavoratore che indicavano ancora idoneo alla prestazione seppur con alcune limitazioni evidenziate dal mendico competente.
La Corte d’Appello aveva accolto il ricorso, sul presupposto che non costituisce un giustificato motivo oggettivo la ragione meramente economica della ridotta produttività del lavoratore.
La Cassazione ha confermato la pronuncia di merito intervenendo preliminarmente con una annotazione sul fatto che la materia della sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore deve essere trattata in base alla normativa nazionale e comunitaria tesa a tutelare il dipendente che si trovi in condizione di “handicap” (Direttiva n. 78/2000/CE).
La sentenza conferma la necessità di tutela del lavoratore che viene a trovarsi in una situazione di duratura menomazione che non lo ponga in situazione di uguaglianza con gli altri dipendenti. Al datore di lavoro spetta la messa in campo di soluzioni ragionevoli, seppur con il limite che tali soluzioni richiedano un onere finanziario sproporzionato.
Secondo i Giudici, nel caso, il datore non ha correttamente provveduto, non avendo posto in essere gli adattamenti necessari – che non comportavano modifiche dei luoghi produttivi, né mutamenti organizzativi, né costi aggiuntivi – al fine di non discriminare il dipendente divenuto parzialmente inabile.
Per questo motivo, confortato da testimonianze e perizie, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dalla società e ha conferma l’illegittimità del recesso dalla stessa irrogato.
Per approfondimenti
Cassazione n. 31471 del 13.11.2023

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