Dicembre 24

Licenziamenti: interventi della Corte Costituzionale e della Cassazione

0
La legge

Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione hanno affrontato più volte la materia, già ritoccata con gli interventi del Legislatore sui licenziamenti con le riforme del 2012 e del 2015. Gli interventi dei giudici hanno riguardato le tutele dei lavoratori raggiunti da licenziamento illegittimo per giustificato motivo oggettivo o per motivo disciplinare.

L’intervento è avvenuto su una area che aveva generato dubbi e aveva mosso un dibattito a più livelli: le tutele non possono essere agganciate, unicamente, al numero dei dipendenti di una azienda, come invece prevedeva l’intervento di revisione normativa: E’ noto che imprese con grandi fatturati possono avere un numero ridotto di dipendenti per la natura del loro ambito di produzione o di serviziocome di converso aziende con molti lavoratori possono avere dimensioni di fatturato per dipendente molto più bassi e quindi rientrare in un novero di PMI.

Gli interventi dei giudici (vedi alcune sentenza scuola a piede articolo) non hanno ripristinato il testo originario contenuto, prima delle riforme del 2012 e del 2015, che intervenivano sull’art. 18 della legge n. 300/1970, non potendo con le sole sentenze cambiare il progetto complessivo voluto dal legislatroe ma hanno ampliato le tutele dei lavoratori raggiunti da licenziamento illegittimo per giustificato motivo oggettivo o per motivo disciplinare.
Le sentenze hanno trattato delle imprese dimensionate oltre le quindici unità ed hanno, sostanzialmente, ribadito la indennità di natura risarcitoria con l’intento di sganciare le tutele dal numero dei dipendenti dell’azienda, è il caso della sentenza 22 luglio 2022, n. 183 con la quale la Corte Costituzionale, intervenndo in un caso poi dichiarato inammissibile ha invitato il legislatore a riconsiderare la disciplina e anzi reiterando l’urgenza dell’intervento minacciando un proprio intervento in caso di inadempienza.
Questa posizione della Corte non deve soprendere. Già in caso di recesso nullo, per i giudici la reintegra del lavoratore, accompagnata dal risarcimento del danno subito colpisce tutti i datori di lavoro a prescindere dal numero degli occupati e riguarda anche il personale con qualifica dirigenziale confermando quindi un orientamento che non lega gli effetti e la condanna al numero di dipendenti ma alla gravità del fatto che incide sulle persone e che non deve trovare un ristoro che sia in alcun modo collegatio al numero di diendenti che sono in forza in una azienda.
Per approfondire citiamo due sentenze della Corte Costituzionale:
sentenza n. 194 dell’8 novembre 2018
sentenza n 150 del 16 luglio 2020

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *