Dicembre 24

Quadri Contratto Commercio: malattia, obblighi del lavoratore e retribuzione

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Uno dei contratti più importanti in Italia è quello relativo al commercio. Nei servizi alle imprese, commercio, informatica, alloggio e ristorazione i quadri sono 177 mila, il 14,5% della totalità dei quadri e il 3,7% della totalità dei dipendenti negli stessi settori. In questo articolo diamo una informazione completa sulla gestione della malattia nel contratto commercio.
Il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoratori del Commercio tratta all’187 il tema della malattia nel comparto.
Durante il periodo di malattia, il Quadro ha diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga ai seguenti importi. L’indennità è a carico dell’INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure:
100% (cento per cento) per primi tre giorni (periodo di carenza);
75% (settantacinque per cento) per i giorni dal 4° al 20°;
100% (cento per cento) per i giorni dal 21° in poi della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore
avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di fatto.
Fin qui il dettato normativo ma facciamo chiarezza anche a seguito delle numerose segnalazioni che giungono in redazione.
Da quanto abbiamo scritto le aziende non possono modificare quanto riportato dall’articolo 187 in merito al Trattamento economico di malattia del Contratto Commercio. Nel cedolino paga devono risultare gli emolumenti della retribuzione, in caso di malattia, calcolati come segue:
Per i primi 3 giorni di malattia al Quadro deve essere corrisposto il 100% della retribuzione (periodo di carenza). Questa è a totale carico del datore di lavoro, ma soltanto per i primi due eventi durante l’anno solare che di questo tipo. Il terzo evento di questo tipo è indennizzato al 66%, mentre il quarto al 50%. Dal quinto evento in poi, i periodi di carenza non sono indennizzati dal datore di lavoro, e al Quadro potranno essere trattenute in busta fino a tre giornate di lavoro.
Dal 4° al 20° giorno di malattia il Quadro ha diritto al 100% della retribuzione, con l’indennità di malattia a carico dell’Inps per il 50% e integrata dal datore di lavoro fino al 75%. Questo indipendenti dal numero di eventi di questo tipo che si verificano dal 01 gennaio al 31 Dicembre dell’anno.
Dal 21° giorno, per un massimo di 180 giorni, il Quadro ha diritto al 100% della retribuzione, con l’indennità di malattia a carico dell’Inps per il 66,66% e integrata dal datore di lavoro fino al 100%. Anche in questo caso il numero di eventi di questo tipo che si verificano è ininfluente.
Attenzione agli obblighi del Quadro:
1) Comunicare tempestivamente all’azienda, al proprio datore di lavoro, la malattia. Dopo un giorno intero di assenza senza alcuna comunicazione in merito, questa potrebbe essere considerata un’assenza ingiustificata e il Quadro potrebbe ricevere una lettera di richiamo;
2) Comunicare all’azienda, al proprio datore di lavoro, il numero di protocollo del certificato di malattia, entro due giorni dal proprio rilascio. Il numero di protocollo del certificato viene rilasciato dal medico curante che emette il certificato, oppure dall’ospedale nel caso di un ricovero ospedaliero o di un intervento in modalità day hospital.
3) Conservare la copia del certificato medico che non è più obbligatorio inviare all’Inps in quanto è il medico che lo redige che ha l’obbligo di inviarlo all’Inps ma può succedere che per vari problemi l’informazione non giunga all’Inps, soprattutto se si è dovuto accedere ad un ospedale per le cure. Il certificato deve essere rilasciato al massimo entro il giorno successivo dall’inizio dell’assenza, e che non può giustificare assenze precedenti alla data di rilascio del certificato stesso.
Dopo la comunicazione della malattia il Quadro deve essere reperibile presso il proprio domicilio comunicato all’azienda o quello temporaneo che si collega alla malattia per eventuali visite fiscali che l’Inps o il datore di lavoro possono richiedere e che possono avvenire tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00.

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