Aprile 24

Controllo lavoratori autonomi: ai Preposti l’obbligo di vigilanza

Nuove indicazioni che interessano i Quadri direttivi che sono preposti nominati dal’azienda ad una funzione o ad una unità produttiva dell’azienda (punto vendita, stabilimento, sede ecc.), il Decreto Fiscale, collegato alla Legge di Bilancio 2022 ha introdotto una serie di obblighi di comunicazione ulteriori riguardanti l’utilizzo di lavoratori autonomi occasionali. Il lavoro autonomo occasionale è quell’attività lavorativa disciplinata dall’art. 2222 c.c., che si realizza “quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”.
Per lavoro autonomo occasionale in concreto si parla quando l’attività svolta non ha il carattere di abitualità e la prestazione lavorativa si esegue con il proprio lavoro e i propri mezzi, senza alcun vincolo di subordinazione senza quindi l’apertura di una posizione Iva.
La materia del lavoro autonomo è disciplinata dalla Legge n. 30/2003, la quale prevede che la prestazione di lavoro autonomo occasionale sia una “qualsiasi attività di lavoro caratterizzata dall’assenza di abitualità, professionalità, continuità e coordinazione”.
La normativa e l’interpretazione giuridica del lavoro autonomo si sintetizza in queste regole e caratteristiche:
1) La prestazione non deve essere svolta all’interno dell’azienda o nell’ambito lavorativo della stessa
2) L’attività da svolta deve essere sporadica, svincolata dall’attività produttiva dell’azienda
Il Decreto Fiscale introduce novità in merito alla comunicazione preventiva, la normativa ha previsto un nuovo obligo di comunicazione preventiva per i rapporti di lavoro autonomo occasionale imposto dal D.L. n. 146/2021 con l’onere in capo all’azienda alla conversione in legge del decreto.
L’azienda, nel momento in cui contrattualizza un lavoratore autonomo occasionale, è tenuta a comunicare preventivamente all’Ispettorato Territoriale del Lavoro l’avvio della prestazione, mediante sms o tramite e-mail, secondo le regole previste dall’art. 15, c. 3 D.Lgs. 81/2015.
“Prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata alla Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio, mediante sms o posta elettronica. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo, nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie”.
E’ chiaro l’intento del legislatore nel contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale.
La mancata comunicazione comporta una sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.500 per ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui sia stata omessa o ritardata la comunicazione, senza possibilità di diffida (art. 13 D.Lgs. n. 124/2004). In assenza di comunicazione saranno applicate sanzioni e all’omessa comunicazione si aggiungerà il provvedimento di sospensione, anche per la presenza di un solo lavoratore autonomo occasionale non preventivamente comunicato, alla quale si aggiunge la sanzione amministrativa a prescindere dalla percentuale di irregolarità non prevista.
Anche rilavante è l’intervento in tema di sicurezza sul lavoro, tese a fornire al lavoratore occasionale informazioni sulle norme in tema di formazione ed addestramento. A tal proposito è stata introdotta una prova pratica, che volta all’accertamento di alcune capacità, in particolare sull’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e la l’attività formativa deve essere necessariamente effettuata in presenza.
Rilevante per i Quadri che sono responsabili di funzione, di poli logistici, unità di vendità e sedi secondarie è l’introduzione per le aziende di un dovere di di individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza stabilite dalla norma. Dato che le aziende faranno sicuramente ricorso ai Quadri direttivi per la gestione di questa incombenza sarà opportuno che questi vigilino sul corretto uso dei dispositivi di sicurezza, sul rispetto delle norme di prevenzione, nonché l’onere di intervento nel caso siano constatati comportamenti non conformi alle disposizione ricevute dal datore di lavora, in materia di sicurezza sul lavoro.