Aprile 24

Piani individuali di Risparmio: Agenzie Entrate indica i cambiamenti per i PIR

I piani individuali di risparmio (o PIR), introdotti dalle legge di bilancio 2017, sono stati creati come forma di investimento a medio termine, capace di veicolare i risparmi verso le imprese italiane, e in particolare verso le piccole e medie imprese. Ai risparmiatori viene garantita, se il programma viene mantenuto per 5 anni e se vengono soddisfatte altre condizioni, l’assenza di tassazioni. Già la legge di bilancio 2019 aveva poi introdotto alcune modifiche all’impianto di questa tipologia di prodotti per provare ad aumentare i benefici per le piccole e medie imprese. La Legge di Bilancio 2017, nell’introdurre nel nostro sistema i PIR, aveva introdotto un regime di non imponibilità per gli investimenti operati tramite Piani individuali di risparmio a lungo termine che rispettino determinati vincoli di composizione, limiti di concentrazione e regole, a partire dall’obbligo di mantenere gli investimenti per almeno 5 anni. I redditi generati da questi prodotti non sono tassati come redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria e non sono soggetti all’imposta di successione. La ratio è favorire la canalizzazione del risparmio delle famiglie verso investimenti in imprese industriali e commerciali italiane ed europee radicate in Italia.

Attualmente, è possibile costituire “PIR 3.0” (Piani costituiti a partire dal 1° gennaio 2020) e “Pir alternativi” (dal 19 maggio 2020). Pubblicata in questi giorni la circolare con i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul tema, la circolare n. 19/E, con cui le Entrate forniscono indicazioni sulle modifiche apportate alla disciplina dei Piani di risparmio a lungo termine (PIR). Si tratta di una forma di investimento caratterizzata da un regime fiscale di favore, di cui possono beneficiare le persone fisiche residenti in Italia – con riguardo ai redditi di capitale e ai redditi diversi di natura finanziaria percepiti al di fuori dell’attività di impresa – le Casse di previdenza e i Fondi pensione.
La disciplina dei PIR è stata modificata dal Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 (Dl n. 124/2019), dal Decreto Rilancio (Dl 34/2020) e dalla Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020). Alla luce di queste novità, e dopo aver acquisito tramite consultazione pubblica i contributi di privati investitori, operatori finanziari e Associazioni di categoria, l’Agenzia fa il punto sulle regole da tenere in considerazione, vista anche la complessità tecnica della materia. Tra i chiarimenti, le Entrate specificano ad esempio che le quote di srl possono rientrare tra gli investimenti oggetto di agevolazione nei Piani ordinari solo se offerte al pubblico, mentre non vi sono limitazioni per le quote detenute nei Piani alternativi (cioè quelli costituiti a partire dal 19 maggio 2020). Il documento di prassi chiarisce inoltre che il regime dei Pir e il regime fiscale degli investimenti in start-up e in Pmi innovative non sono alternativi: possono quindi essere applicati insieme. Nel corso del tempo le regole sui PIR sono cambiate più volte fino ad arrivare all’attuale conformazione:
1) È obbligatorio investire almeno il 70% del capitale in aziende con sede in Italia o in imprese domiciliate all’interno dello spazio economico europeo (SEE) che abbiano stabile organizzazione nel nostro Paese;
2) Almeno il 25% di questa quota (o il 17,5%% del totale) deve essere investita in strumenti emessi da aziende quotate che non siano incluse nell’indice Ftse Mib di Borsa Italiana o in equivalenti indici esteri;
3) Almeno il 5% (o il 3,5% del totale) deve essere investito in small cap, ovvero aziende a capitalizzazione relativamente piccola non incluse negli indici Ftse Mib o Ftse Mid Cap.
4) La quota investita su un singolo emittente non deve superare il 10% del totale (questo vale anche per gli strumenti liquidi come i conti correnti e i depositi, che tutti insieme non possono sforare il 30% del capitale investito).

Ecco il link al portale del MEF per il dettaglio del funzionamento dei PIR