Luglio 24

Permessi Legge 104: l’uso fraudolento è causa di licenziamento

La legge ed i contratti di lavoro prevedono alcuni permessi retribuiti dal lavoro. Al lavoratore Quadro viene chiesto di fornire una motivazione, è bene riflettere sulla descrizione della motivazione indicata nei formulari aziendali o nella mail con cui si richiede il permesso. Usare un permesso per scopi diversi da quelli previsti dalla legge e dalla indicazione fornita all’ufficio del personale è illegittimo ed è causa non solo di licenziamento ma, a volte, di una incriminazione penale. Si pensi a chi usa i permessi previsti dalla legge 104 per l’assistenza ai familiari disabili per poter svolgere commissioni personali. È assai frequente la casistica di licenziamenti per giusta causa per abusivo uso dei permessi della legge 104. Il controllo, demandato dal datore di lavoro ad un’agenzia investigativa, finalizzato all’accertamento dell’utilizzo improprio, da parte di un dipendente, dei permessi ex art. 33 legge 5 febbraio 1992, n. 104 non riguarda l’adempimento della prestazione lavorativa, essendo effettuato al di fuori dell’orario di lavoro ed in fase di sospensione dell’obbligazione principale di rendere la prestazione lavorativa, sicché esso non può ritenersi precluso ai sensi degli artt. 2 e 3 dello statuto dei lavoratori.
Il comportamento del lavoratore subordinato che richiede un permesso non per l’assistenza al familiare, bensì per attendere ad altra attività e viene scoperto dall’azienda come abbiamo visto anche per tramite di una agenzia investigativa, integra l’ipotesi dell’abuso di diritto ledendo la buona fede il datore di lavoro e privandolo ingiustamente della prestazione lavorativa in violazione dell’affidamento riposto nel dipendente ed integra, nei confronti dell’Ente di previdenza erogatore del trattamento economico, un’indebita percezione dell’indennità ed uno sviamento dell’intervento assistenziale. Esistono però sentenze che chiariscono il concetto di assistenza che non va inteso come vicinanza continuativa e ininterrotta alla persona disabile, essendo evidente che la cura di un congiunto affetto da menomazioni psico – fisiche, non in grado di provvedere alle esigenze fondamentali di vita, spesso richiede interventi diversificati, non implicanti la vicinanza.
Per approfondimenti: Corte appello Bari sez. lav., 31/01/2020, n.251 e Corte appello Campobasso sez. lav., 26/10/2019, n.257