Ottobre 24

Bonus dipendenti: fino a 600 euro senza imposte anche per utenze domestiche

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Pronte le istruzioni per i datori di lavoro che intendono erogare ai propri dipendenti somme o
rimborsi per contenere il costo di energia elettrica, acqua e gas naturale. Il decreto Aiuti-bis,
infatti, ha innalzato per il 2022 fino a 600 euro (al posto degli ordinari 258,23 euro) il limite
entro il quale è possibile riconoscere ai dipendenti beni e servizi esenti da imposte, includendo
anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche. Con la
circolare n. 35/E di oggi, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti sulla nuova
disciplina del welfare aziendale, soffermandosi in particolare sull’ambito applicativo,
documentale e temporale.
Nei fringe benefit dei Quadri anche le utenze domestiche. Per il 2022 sono incluse tra i fringe benefit
concessi ai lavoratori dipendenti Quadri potranno rientrare quindi anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche. Al riguardo, la circolare dell’Agenzia delle Entrate spiega che per utenze domestiche si intendono quelle relative a immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che vi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio. Vi rientrano, quindi, anche le utenze per uso domestico intestate al condominio (ad esempio
quelle idriche o di riscaldamento) e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al
proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una
forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri
coniuge e familiari.
Non imponibilità anche per beni e servizi ceduti al coniuge o ai familiari. Rientrano tra i fringe
benefit anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati
nell’articolo 12 del TUIR, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli
da terzi. Tali benefit, inoltre, sono erogabili anche ad personam e riguardano sia i titolari di redditi
di lavoro dipendente che di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

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