Aprile 24

Settore Chimico: la gestione dei permessi ROL

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Rispondiamo alla richiesta di un lettore, Quadro del settore chimico sulla gestione dei permessi e ferie e i criteri autorizzativi degli stessi.
I permessi ROL nel contratto chimici farmaceutici industria sono pari a 68 ore annue per i lavoratori giornalieri e turnisti con una distribuzione dell’orario di lavoro 2×5 e 2×6 e 88 ore annue per i lavoratori turnisti 3×5 e 3×6. I permessi possono essere goduti a gruppi di ore. Nel dettaglio i permessi per riduzione orario di lavoro nel CCNL chimico farmaceutico funzionano secondo la disciplina i dall’articolo 12 del CCNL. Sono previste 68 ore di permessi ROL per i lavoratori giornalieri e turnisti con una distribuzione dell’orario di lavoro 2×5 e 2×6, mentre sono previste 88 ore di permessi ROL per i lavoratori turnisti 3×5 e 3×6. I permessi ROL spettano a tutti i lavoratori e deve essere garantita la fruizione, che in alcuni casi può essere effettuata ai gruppi di otto ore per una giornata o gruppi di quattro ore per mezza giornata.

L’articolo 12 del CCNL regola che i “Riposi aggiuntivi e riduzione dell’orario di lavoro” sono disciplinati alla lettera A) ed esprime il diritto dei lavoratori del settore chimici industriali a cinque giornate di riposo in sostituzione delle ex festività. E poi prevede delle ore di permessi per riduzione dell’orario di lavoro (ROL) per i lavoratori. Il contratto nazionale prevede I lavoratori giornalieri e turnisti 2×5 e 2×6 hanno diritto a complessive 68 ore di permessi ROL all’anno, ossia 5,67 ore al mese. I lavoratori giornalieri e turnisti 2×5 e 2×6 hanno un orario di lavoro distribuito su due turni per 5 o 6 giorni settimanali. E quindi lavorano con un orario di lavoro di 247,5 giornate lavorative annue, assunte pari a otto ore giornaliere, al lordo delle festività e delle ferie. L’orario di lavoro medio settimanale è di 37 ore e 45 minuti.
Per i lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni “semi-continue” (3 turni per 5 o 6 giorni settimanali) che prestino la loro attività nel turno notturno hanno diritto di godere, in aggiunta ai 5 giorni di riposo concessi a fronte delle ex festività, giornate di riposo quante sono le festività effettivamente lavorate e/o coincidenti con la domenica in luogo del trattamento economico corrispondente e comunque 2 ulteriori giornate di riposo annue rapportate al lavoro prestato in turno notturno. I lavoratori turnisti 3×5 e 3×6 hanno diritto a complessive 88 ore di permessi ROL, ossia 7,33 ore al mese.
Si tratta di:
– 40 ore di permessi ROL ex Accordo interconfederale 22.1.1983;
– 24 ore di permessi ROL ex C.C.N.L. 6.12.1986;
– 12 ore dI permessi ROL ex C.C.N.L. 20.7.1990.
I lavoratori turnisti 3×5 e 3×6 hanno un orario di lavoro distribuito su tre turni per 5 o 6 giorni settimanali. E quindi lavorano con un orario di lavoro di 246,5 giornate lavorative annue, assunte pari a otto ore giornaliere, al lordo delle festività e delle ferie. L’orario di lavoro medio di riferimento è di 37 ore e 45 minuti.
Particolare attenzione va fatta sulle modalità di fuizione e ci aiuta sempre l’articolo 12 del contratto collettivo dei chimici industria chiarisce che “I riposi e le riduzioni di orario previste al presente articolo, fatto salvo il disposto di cui al secondo comma della precedente lett. A) e quanto previsto all’art. 63 Formazione, sono utilizzati per la realizzazione degli orari di lavoro previsti all’art. 8”. Sepre lo stesso articolo ricorda che “Il diritto di fruire dei riposi e delle riduzione di orario di cui al presente articolo è espressamente riconosciuto dal C.C.N.L. a tutti i lavoratori. La scelta di un particolare regime di orario deve consentire l’effettiva fruizione della riduzione della prestazione sopra prevista”.
Per rispondere al nostro lettore, il contratto collettivo oltre a sottolineare il diritto effettivo ai permessi ROL riconosciuto a tutti i lavoratori, indica le modalità di fruizione. L’impresa non può assolutamente limitare la fruizione se si rimane all’interno delle indicazioni date dal contratto collettivo conto: “Per i lavoratori non soggetti a limitazione d’orario, laddove non sia verificabile l’effettiva fruizione o non siano state individuate specifiche soluzioni aziendali, si potrà realizzare una distribuzione dei riposi e delle riduzione di orario “per gruppi di ore” e in coerenza con la prestazione annua contrattualmente convenuta. Per gli Operatori di Vendita l’utilizzo della riduzione di orario avverrà in ragione di gruppi di otto ore per una giornata o gruppi di quattro ore per mezza giornata”.
E sicuramente non nell’alveo del contratto limitare l’utilizzo dei permessi ROL al di fuori delle modalità previste dal contratto collettivo di lavoro, se questo avviene necessariamente bisogna interpellare la funzione del personale dell’azienda e ricordare le modalità contrattuali e chiedendo per iscritto le motivazioni che hanno portato al diniego del permesso ROL e se continua l’atteggiamento dell’impresa di negare la fruizione dei permessi agire prima a livello sindacale e poi a livello legale.

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