Mercato energia: una liberalizzazione “in corso”
Dal 1° luglio 2007, i clienti domestici in precedenza obbligati a rifornirsi di elettricità dall’impresa di distribuzione locale, a una tariffa regolamentata- sono divenuti “idonei”, cioè in grado di scegliere liberamente il proprio fornitore di energia elettrica sul c.d. “mercato libero”, in attuazione delle disposizioni eurounitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia.
Ma si è trattato di una vera liberalizzazione?
Per facilitare un passaggio graduale dal regime “vincolato” al mercato libero dei clienti domestici (e delle piccole imprese) e per assicurare la continuità delle forniture, il decreto-legge n. 73/2007 ha previsto un particolare regime di tutela per i clienti domestici che non avessero ancora esercitato tale scelta, imperniato sul “servizio di maggior tutela”, un servizio di fornitura dell’energia elettrica a prezzi regolati garantito dall’impresa di distribuzione elettrica, anche attraverso apposite società di vendita separate. In particolare, l’articolo 1 del decreto – legge n. 73/2007 prevedeva la separazione societaria tra l’attività di distribuzione di energia elettrica e l’attività di vendita nelle reti di distribuzione che alimentavano almeno 100.000 clienti finali e disponeva, quindi, la creazione di apposite società per azioni, alle quali le imprese di distribuzione avrebbero dovuto trasferire i rami d’azienda dedicati alla vendita.
Alcuni operatori attuarono tale disposizione costituendo società separate per la vendita sul mercato libero e l’esercizio del servizio di maggior tutela (ad esempio, il gruppo Enel), mentre la maggior parte degli operatori scelse di fornire il servizio di tutela attraverso una divisione della società di vendita che operava anche sul mercato libero.
L’insieme di tali disposizioni ha creato un legame forte tra l’attività di vendita ai clienti domestici e il radicamento territoriale degli esercenti la maggior tutela tramite il rapporto con il distributore locale appartenente al medesimo gruppo societario. Tale legame si è riflesso sulle dinamiche di passaggio dei clienti domestici dal servizio di maggior tutela al mercato libero, che è avvenuto in prevalenza nell’ambito del medesimo gruppo societario, e ancora oggi influenza in maniera significativa la presenza territoriale degli operatori.
I dati dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), riportati nella Figura 1, mostrano come fino al 2022 oltre metà dei passaggi dalla maggior tutela al mercato libero avvenissero nell’ambito del medesimo gruppo societario, indicando il permanere di una dinamica dominata da fattori riconducibili alla notorietà e alla maggior fiducia nel marchio del gruppo esercente a livello locale il servizio di maggior tutela. Nel periodo successivo, comunque tali passaggi “intragruppo” hanno rappresentato oltre il 40% del totale e quote superiori al 50% nelle piccole reti, dove l’effetto del radicamento storico resta quindi ancora particolarmente forte.
Corrispondentemente, il tasso di switching da un fornitore all’altro (cfr. Figura 2) è aumentato gradualmente nei primi anni dopo la liberalizzazione, raggiungendo il 10% circa nel 2017. Dopo un balzo al 15% nel 2019-2020, il tasso di switching è aumentato con continuità superando il 24% nel 2024 (19,6% nel solo mercato libero). I dati ARERA mostrano anche una certa eterogeneità a livello provinciale nei tassi di switching. Parallelamente si è sviluppata la contrattazione tra cliente e fornitore per ottenere condizioni migliorative: sempre secondo dat ARERA, nel 2024 il 12,9% dei clienti domestici ha rinegoziato il contratto con il proprio fornitore. La liberalizzazione del mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica ai clienti domestici (e alle piccole imprese) è stata completata nel 2024 con la cessazione del servizio di maggior tutela dedicato alla generalità dei consumatori domestici .
Attualmente, i clienti domestici possono essere serviti:
• da un fornitore sul mercato libero;
• se ricadono nella definizione di “cliente vulnerabile” di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 210 del 2021, nel Servizio di Maggior Tutela per i clienti vulnerabili (di seguito anche “SMTv”), caratterizzato da condizioni economiche di fornitura stabilite da ARERA e offerto dall’esercente che già forniva il servizio di maggior tutela (di seguito anche “SMT”);
• nel Servizio a Tutele Graduali (di seguito anche “STG”), se non erano clienti vulnerabili che al 30 giugno 2024 erano serviti dall’esercente la Maggior Tutela e nel frattempo non si sono rivolti a un fornitore sul mercato libero; il prezzo del servizio è unico a livello nazionale ed è stato definito sulla base degli esiti delle gare per la selezione degli esercenti il STG stess; tale servizio è stato istituito per favorire la gradualità del passaggio finale dei clienti domestici al mercato libero e cesserà a marzo 2027, quando i clienti ancora serviti sul STG passeranno al mercato libero con lo stesso venditore.
