La pensione anticipata: requisiti, soglie per un’uscita flessibile dal lavoro nel 2026
L’INPS, con la circolare n. 35 del 14 marzo 2012, forniva le istruzioni per l’applicazione della normativa in materia di trattamenti pensionistici, riferita alla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione con modificazioni del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”.
Dal 1° gennaio 2012 per i lavoratori e le lavoratrici iscritte all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che, nei regimi misto e contributivo, maturavano i requisiti a decorrere dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità venivano sostituite dalle seguenti prestazioni: pensione di vecchiaia e pensione anticipata.
Le predette prestazioni pensionistiche si conseguivano esclusivamente sulla base dei requisiti illustrati nella presente circolare.
Punti principali della Circolare n. 35 del 2012
Pensione di vecchiaia: innalzamento e graduale uniformità dei requisiti anagrafici e contributivi per uomini e donne nel pubblico e nel privato.
Pensione anticipata: superamento della pensione di anzianità e introduzione del requisito contributivo anticipato slegato dalla sola età anagrafica ma adeguato alle nuove stime. Requisiti del 2012 per la Pensione Anticipata erano:
Uomini: Anzianità contributiva richiesta di 42 anni e 1 mese.
Donne: Anzianità contributiva richiesta di 41 anni e 1 mese.
Come accennato l’accesso alla misura non richiedeva un requisito minimo di età anagrafica specifico, ma il raggiungimento del solo requisito contributivo, salvo eventuali penalizzazioni in caso di uscita prima dei 62 anni di età.
Sistema contributivo: estensione pro-rata del calcolo contributivo a tutti i lavoratori in base all’anzianità maturata dal 1° gennaio 2012.
Gestione degli adempimenti: direttive operative rivolte alle sedi territoriali dell’INPS per la Riforma Fornero.
L’INPS con circolare n. 13 marzo 2024 n. 46 aveva, poi, illustrato le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2024 sulla disciplina delle pensioni di vecchiaia, e della pensione anticipata nel sistema contributivo, in merito al requisito di importo soglia, all’applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita al sistema contributivo, all’importo massimo della pensione da porre in pagamento, alla decorrenza dei trattamenti pensionistici.
Legge di bilancio 2026: le novità sulle pensioni
I principali cambiamenti introdotti dalla manovra di stabilità finanziaria 2026 sono illustrati dall’INPS con la circolare INPS, 25 febbraio 2026, n. 19, con la quale vengono riassunti gli importanti aggiornamenti in materia pensionistica.
1 L’APE Sociale viene prorogata fino al 31 dicembre 2026, mantenendo invariati i requisiti di accesso, tra cui il compimento dei 63 anni e cinque mesi e le regole sull’incumulabilità con i redditi da lavoro, ad eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale entro i 5.000 euro lordi annui. Le domande potranno essere presentate entro il 30 novembre 2026.
2 Per sostenere i pensionati in difficoltà economica, la legge aumenta di 20 euro mensili l’incremento della maggiorazione sociale e innalza di 260 euro annui il limite reddituale per accedervi.
Per chi ne è già titolare, invece, il beneficio viene riconosciuto automaticamente.
3 Novità anche per chi sceglie di restare al lavoro oltre i requisiti minimi: l’incentivo al posticipo del pensionamento viene esteso ai lavoratori dipendenti che maturano entro il 31 dicembre 2026 i requisiti per la pensione anticipata ordinaria (41 anni e 10 mesi di contributi per le donne, 42 anni e 10 mesi per gli uomini).
4 Viene invece abrogata la norma, introdotta appena un anno fa dalla legge di bilancio 2025, che consentiva di computare le rendite della previdenza complementare per raggiungere la soglia minima richiesta per la pensione anticipata o di vecchiaia nel sistema contributivo.
5 La circolare n. 19 informa, inoltre, che non sono state prorogate né la pensione anticipata “Opzione donna“, né la pensione anticipata flessibile “Quota 103“, che rimangono accessibili solo per chi aveva maturato i relativi requisiti rispettivamente entro il 31 dicembre 2024 e il 31 dicembre 2025.
A chi è rivolta la pensione anticipata
La pensione anticipata è prevista per gli iscritti:
- all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), che include il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e le Gestioni speciali per i lavoratori autonomi;
- alla Gestione Separata INPS;
- alle forme sostitutive dell’AGO, come ad esempio il Fondo Volo (per i dipendenti da aziende di navigazione aerea) e la Gestione sport e spettacolo (per i lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti);
- alle forme esclusive dell’AGO, come ad esempio le Gestioni dei dipendenti pubblici (dipendenti dello Stato, degli Enti locali, del settore sanità, ufficiali giudiziari e gli insegnanti d’asilo dipendenti dei Comuni, delle scuole elementari parificate).
Decorrenza della pensione anticipata
Dal perfezionamento dei requisiti, il trattamento decorre:
- dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, per i lavoratori dipendenti o autonomi;
- dal giorno successivo alla cessazione del servizio, per i lavoratori pubblici iscritti alle Gestioni esclusive dell’AGO;
- trascorsi tre mesi (cd. finestra) dalla maturazione del requisito contributivo (dal 30 gennaio 2019 in poi, data di entrata in vigore del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4);
- dal primo giorno del mese successivo alla presentazione domanda, all’apertura della relativa “finestra”, in caso di cumulo dei periodi assicurativi (legge 228/2012);
- dal 1° aprile 2019 per chi ha maturato il requisito contributivo dal 1° al 29 gennaio 2019;
- dal 1° settembre e dal 1° novembre dell’anno di maturazione del requisito contributivo per il personale del Comparto Scuola e dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM).
La “finestra” non trova applicazione per chi ha maturato il requisito contributivo entro il 31 dicembre 2018.
Per chi è iscritto alla Gestione esclusiva dell’AGO, la cui pensione è liquidata a carico della Cassa per le Pensioni dei Dipendenti Enti Locali (CPDEL), alla Cassa per le Pensioni dei Sanitari (CPS), alla Cassa per le Pensioni agli Insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) ed alla Cassa per le Pensioni degli Ufficiali Giudiziari (CPUG), il trattamento pensionistico decorre (art. 1, comma 162, legge di bilancio 2024):
- trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi (entro il 31 dicembre 2024);
- trascorsi quattro mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi (entro il 31 dicembre 2025);
- trascorsi cinque mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi (entro il 31 dicembre 2026);
- trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi (entro il 31 dicembre 2027);
- trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi (a decorrere dal 1° gennaio 2028).
Per gli iscritti a CPDEL, CPS, CPI, CPUG, nel caso di pensione anticipata liquidata con il cumulo dei periodi assicurativi, la prestazione decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione del requisito contributivo.
Requisiti per la pensione anticipata
1 I soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (sistema retributivo misto) possono accedere alla prestazione dopo aver maturato il requisito contributivo di:
- se donne:
- 41 anni e 10 mesi fino al 2026;
- 41 anni e 11 mesi per il 2027;
- 42 anni e 1 mese per il 2028;
- se uomini:
- 42 anni e 10 mesi fino al 2026;
- 42 anni e 11 mesi per il 2027;
- 43 anni e 1 mese per il 2028.
Per il perfezionamento del requisito contributivo di cui sopra, valgono tutti i contributi versati o accreditati a qualsiasi titolo. Nel caso di liquidazione a carico delle gestioni dell’Assicurazione Generale Obbligatoria rimane il requisito di 35 anni di contributi, al netto dei periodi di malattia, disoccupazione o simili.
Per quanto riguarda i lavoratori addetti ad attività gravose o particolarmente faticose e pesanti, per il periodo indicato dalla legge, possono andare in pensione con il requisito contributivo di 41 anni e 10 mesi se donne e 42 anni e 10 mesi se uomini, fino al 2028.
Si precisa che, nei confronti dei soggetti assicurati per la prima volta a decorrere dal 1° gennaio 1993 che accedono alla pensione anticipata, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 15 del d.lgs. 503/1992, che limitano a un massimo di cinque anni la valutazione della contribuzione figurativa ai fini del perfezionamento del requisito contributivo. Il suddetto limite non opera per i soggetti con primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996 e per coloro che hanno optato per il contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 23, legge n. 335 del 1995.
2 I lavoratori che hanno iniziato a versare contributi dal 1° gennaio 1996 (sistema contributivo puro) e che rientrano nel sistema di calcolo contributivo, possono richiedere la pensione anticipata se perfezionato il requisito contributivo di:
- se donne:
- 41 anni e 10 mesi fino al 2026;
- 41 anni e 11 mesi per il 2027;
- 42 anni e 1 mese per il 2028;
- se uomini:
- 42 anni e 10 mesi fino al 2026;
- 42 anni e 11 mesi per il 2027;
- 43 e 1 mese per il 2028.
La contribuzione derivante dalla prosecuzione volontaria non verrà valutata, mentre quella accreditata per periodi di lavoro svolto prima dei 18 anni di età viene moltiplicata per 1,5;
. Il requisito anagrafico di 64 anni di età fino al 2026, 64 anni e 1 mese per il 2027 e 64 anni e 3 mesi per il 2028 in presenza di:
- almeno 20 anni di contribuzione effettiva fino al 2026, 20 anni e 1 mese per il 2027 e 20 anni e 3 mesi per il 2028, con esclusione della contribuzione figurativa;
- una prima rata di pensione non inferiore a tre volte l’importo mensile dell’assegno sociale (rivalutato ogni anno). Questo si riduce a:
- 2,8 volte, per le donne con un figlio;
- 2,6 volte per le donne con due o più figli l’importo mensile dell’Assegno sociale.
Il diritto alla prima decorrenza utile si consegue trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti (cd. finestra).
Fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, l’importo della pensione anticipata contributiva non può superare cinque volte il trattamento minimo annuo.
Per conseguire la pensione anticipata è necessaria la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Non è invece richiesta la cessazione dell’attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.
Come fare domanda
La domanda deve essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato.
In alternativa, è possibile rivolgersi a:
- Contact Center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- Enti di patronato e intermediari dell’Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.
Aggiornamento dei requisiti di pensione per il 2026 e 2027
L’Istituto, con la circolare INPS 16 marzo 2026, n. 28, recepisce le disposizioni della legge di bilancio 2026 e del decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che hanno previsto un adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita per il biennio 2027-2028.
L’aumento dei requisiti per accedere alla pensione sarà applicato in modo graduale: i requisiti aumentano di un mese nel 2027 e di tre mesi nel 2028.
La pensione di vecchiaia slitterà a 67 anni e un mese nel 2027 e a 67 anni e 3 mesi nel 2028; mentre la pensione anticipata richiederà 42 anni e 11 mesi per gli uomini, 41 anni e 11 mesi per le donne nel 2027 e 43 anni e un mese per gli uomini, 42 anni e un mese per le donne nel 2028.
Sono tuttavia previste delle esenzioni: i lavoratori impegnati in attività gravose o particolarmente faticose e pesanti come i turnisti notturni, gli addetti alla catena di montaggio e le categorie usuranti elencate nel d.lgs. 67/2011 non subiranno alcun adeguamento per l’intero biennio 2027-2028, così come i lavoratori precoci che svolgono mansioni pesanti, che mantengono il requisito contributivo ridotto a 41 anni. L’esenzione non si applica invece a chi al momento del pensionamento beneficia dell’APE Sociale.
Dal 2028 al 2030, per il personale di Forze armate, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia e Vigili del Fuoco è previsto un incremento aggiuntivo dei requisiti di accesso alla pensione graduale, con possibili esclusioni o applicazioni parziali, decise tramite decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
