Luglio 24

Corte d’Appello 2015: Distinzione tra quadro e dirigente

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La Corte d’Appello di Potenza, il 05/11/2015, ha pronunciato sentenza importante perché delinea una netta e chiara distinzione tra quadro intermedio e dirigente, nei seguenti termini: “Il lavoratore pacificamente inquadrato al massimo livello della categoria dei quadri (Quadro Direttivo IV livello), ha chiesto il riconoscimento della qualifica di dirigente a partire dal marzo del 1995, sostanzialmente per due ragioni: a) per aver svolto l’incarico di segretario degli organismi collegiali della banca (Consiglio di Amministrazione, Comitato Esecutivo ed Assemblea dei soci), avendo la responsabilità dell’apposito ufficio di segreteria; b) per essersi visto così assegnato un ruolo normalmente ricoperto, anche in altre aziende di credito, dal Direttore generale o dall’Amministratore delegato. Per la Corte queste attività non sono bastate a qualificare l’attività svolta come classificabile nella dirigenza. Il livello di quadro riconosciuto al lavoratore (dunque, di appartenente al personale impiegatizio della fascia più elevata, formata da lavoratori che, “pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgono funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obbiettivi di impresa”, secondo la definizione della categoria di quadro data dall’ art. 2 co. 1 della L. n. 190 del 1985) appare del tutto congruo alle mansioni di segretario degli organi collegiali bancari dall’appellante rivestito per circa un decennio. Tale ruolo, se pur connotato da compiti di rilevante responsabilità -tra i quali la tenuta dei rapporti con altre aziende di credito, enti istituzionali vari ed autorità di vigilanza bancaria; la verbalizzazione delle sedute del C.d.A., del Comitato Esecutivo e dell’Assemblea dei soci; la cura dell’esecuzione dei loro deliberati; la custodia degli atti ufficiali degli organismi medesimi, et similia-, appare sfornito di un vero e proprio potere gestorio, afferendo ad una figura non preposta all’intera azienda o anche solo ad un ramo o ad un servizio di particolare rilevanza in posizione di sostanziale autonomia decisionale, tale da influenzare l’andamento e le scelte dell’attività aziendale, sia al suo interno che nei rapporti con i terzi, che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, costituisce l’ubi consistam del dirigente, altrimenti definito anche alter ego dell’imprenditore cfr., da ultimo, Cass. Sez. L., sent. n. 18165 del 16/9/2015: “La qualifica di dirigente spetta soltanto al prestatore di lavoro che, come “alter ego” dell’imprenditore, sia preposto alla direzione dell’intera organizzazione aziendale ovvero ad una branca o settore autonomo di essa, e sia investito di attribuzioni che, per la loro ampiezza e per i poteri di iniziativa e di discrezionalità che comportano, gli consentono, sia pure nell’osservanza delle direttive programmatiche del datore di lavoro, di imprimere un indirizzo ed un orientamento al governo complessivo dell’azienda, assumendo la corrispondente responsabilità ad alto livello (cd. dirigente apicale); da questa figura si differenzia quella dell’impiegato con funzioni direttive, che è preposto ad un singolo ramo di servizio, ufficio o reparto e che svolge la sua attività sotto il controllo dell’imprenditore o di un dirigente, con poteri di iniziativa circoscritti e con corrispondente limitazione di responsabilità (cd. pseudo-dirigente). La Corte ha anche sentenziato che nessun rilievo può avere la circostanza che normalmente, in altre aziende di credito, le medesime funzioni segretariali fossero svolte da dirigenti apicali quali il Direttore generale o l’Amministratore delegato, trattandosi, con ogni evidenza, soltanto di incarichi aggiuntivi e secondari rispetto a quello principale, come s’è visto tipico e qualificante della figura del dirigente. Infine anche a voler seguire la tesi dell’appellante circa la superiorità delle mansioni così svolte, il numero delle riunioni di organi collegiali della propria banca da lui curate annualmente, quale indicato negli scritti difensivi in una misura media pari ad una dozzina all’anno, non consente affatto di ritenere provata la prevalenza quantitativa delle mansioni medesime rispetto a quelle di semplice direzione di un servizio od un ufficio (nel caso di specie, la segreteria della banca), tipiche del quadro”.
Per approfondimenti: App. Potenza Sez. lavoro, deciso in data 17 settembre 2015, pubblicato in data 5 novembre 2015

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