Reintegra: sempre possibile se la contestazione è riferita a fatti precedenti meno gravi

Il Tribunale accoglie il ricorso presentato da una lavoratrice, licenziata per giusta causa, e condanna il datore di lavoro a reintegrare la donna sul posto di lavoro e a corrisponderle un’indennità. Secondo il Giudice il potere disciplinare del datore di lavoro si è interamente consumato con la precedente applicazione di una sospensione disciplinare. Poiché, quindi, è stato sanzionato con il licenziamento un fatto a cui era già seguita la sospensione senza paga, il licenziamento deve essere annullato per insussistenza del fatto materiale, con l’applicazione della tutela reale di cui all’art. 3, co. 2, d.lgs. 23/2015 (cd. “Jobs Act”).
Tribunale di Milano, 6 novembre 2024