Quadri e fisco: il ritardato pagamento IMU si può recuperare

Fisco IMU

L’IMU è una imposta sempre mal digerita, dovuta in relazione agli immobili posseduti in ciascun comune tranne che per  l’abitazione principale e delle relative pertinenze, dove per abitazione principale si intende l’unico fabbricato nel quale il contribuente ha stabilito la dimora e la residenza. L’IMU è sempre dovuta se si posseggono, dalla seconda casa in poi: fabbricati, fabbricati rurali, aree fabbricabili, terreni agricoli.

Per il calcolo dell’IMU dovuta per i fabbricati, tranne che per i fabbricati di categoria D, si fa riferimento alla rendita in Catasto vigente al 1° gennaio dell’anno fiscale, rivalutata del 5% e applicando lo specifico moltiplicatore di riferimento come di seguito riassunto: A (diverso da A/10) – C/2 – C/6 – C/7, coefficiente 160; B coefficiente 140; C/3 – C/4 – C/5, coefficiente 140; A/10 e D/5, coefficiente 80; D (escluso D/5), coefficiente 65; C/1, coefficiente 55. Per i terreni, la base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in documentazione catastale, rivalutato del 25%, a cui applicare un moltiplicatore di 135.

Ma quale sono le sanzioni e modalità di oblazione se non si è pagata l’IMU il 16 dicembre?

Con la Riforma del sistema sanzionatorio per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 il ravvedimento operoso si basa sulla sanzione minima ridotta al 25% (dal 30%). Quindi per il 2025 la sanzione del ravvedimento operoso è applicata nelle misure del: 0.083% giornaliero per ravvedimenti effettuati entro 14 giorni dalla scadenza; 1.25%  per ravvedimenti effettuati dopo il 14° giorno ed entro 30 giorni dalla scadenza; 1.39% per ravvedimenti effettuati dopo il 30° giorno ed entro 90 giorni dalla scadenza; 3,125% (1/8 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati dopo 90 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione (in caso di dichiarazione periodica) o entro un anno dalla scadenza;  3,572% (1/7 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati successivamente alla data precedente.  4.17% (1/6 della sanzione minima) in presenza di comunicazione dello schema di atto di cui all’articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell’articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Per maggiori riferimenti si cerchi – Decreto Legislativo 14 giugno 2024 , n. 87