Assenza comunicata via Whatsapp: illegitima la sanzione

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Il Tribunale di Udine ha dichiarato l’illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per due giorni irrogata a una lavoratrice per aver comunicato il prolungamento della propria assenza dal lavoro tramite messaggio WhatsApp anziché tramite e-mail, come indicato dall’azienda. Secondo il Giudice, considerato che nel caso di specie la comunicazione aveva comunque raggiunto lo scopo di informare il superiore, che aveva espressamente riscontrato la comunicazione, non ha rilevanza disciplinare il mancato utilizzo di più formali procedure di interlocuzione, in assenza di effettivi o almeno potenziali disguidi.
Sentenza del Tribunale di Udine, 13 aprile 2026