CCNL Commercio: aumenti contrattuali sono erosi dall’inflazione

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Dopo anni di attesa, nel 2024 è stato finalmente firmato il tanto atteso rinnovo del contratto “Commercio” per i dipendenti delle aziende del Terziario, Commercio, Distribuzione e Servizi Confcommercio. Dopo il vergognoso blocco del contratto scaduto nel 2019, più volte rinviato e culminato in uno sciopero clamoroso e partecipato nel dicembre 2023, che ha costretto Confcommercio a tornare al tavolo delle trattative, questo rinnovo interessa circa 4 milioni di lavoratori.
Per quanto riguarda gli effetti sulla retribuzione, in attesa del rinnovo era stato stipulato un accordo ponte che prevedeva l’anticipo degli aumenti in busta paga e un bonus una tantum valido per tutti i contratti del settore.
Inoltre, per le aziende della grande distribuzione commerciale, a dicembre 2018 Federdistribuzione aveva siglato un contratto separato dedicato alle grandi imprese di commercio alimentare e non alimentare, organizzate in catene di negozi, franchising, ingrosso, cash and carry e shopping online.
Le tabelle degli aumenti previsti dal contratto stabiliscono per i Quadri un aumento complessivo di 416,67 euro, suddiviso in tranche distribuite lungo tutta la durata del contratto.

Ecco il calendario della rateizzazione, per i Quadri:
1.4.2023
52,09 euro

1.4.2024
121,54

1.3.2025
52,09

1.11.2025
60,77

1.11.2026
60,77

1.2.2027
69,44

Come leggete a marzo 2025 in busta paga un lavoratore Quadro ha ricevuto un aumento di 52,09 ed è bene quindi controllare l’effettiva modifica della voce “paga base” dal cedolino paga di marzo 2025.
Cosa succede a chi si dimette durante il periodo di validità degli aumenti contrattuali fissati dal CCNL?
Semplicemente si perdono gli aumenti contrattuali che non sono ancora entrati in vigore. Gli aumenti, una volta entrati in vigore, fanno parte della retribuzione e spettano fino alla fine del rapporto di lavoro. Tuttavia, se le dimissioni avvengono prima della data di entrata in vigore degli aumenti, non si ha diritto a riceverli, anche se il contratto collettivo è stato rinnovato e prevede gli aumenti.
Se gli aumenti contrattuali sono già stati applicati, c’è diritto ad averli fino alla data delle dimissioni, che sia il termine del preavviso o il giorno di dimissioni se non c’è preavviso. Se gli aumenti non sono ancora entrati in vigore al momento delle dimissioni, non se ne ha diritto, anche se il rinnovo del contratto collettivo è già avvenuto e prevede gli aumenti.