Licenziamento di un Quadro: attenzione alle dieci motivazione della giusta causa
Il Quadro nel settore privato è un lavoratore che, pur non essendo un dirigente, svolge funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa. Ha un’elevata autonomia decisionale nell’ambito delle direttive generali ricevute dai dirigenti o dalla proprietà e spesso coordina un intero reparto, un ufficio o un progetto specifico. Ha una protezione maggiore in caso di licenziamento rispetto al dirigente (anche se con meno indennizzo) ma sono molto frequenti i casi di licenziamento per giusta causa. In questo articolo non tratteremo dei casi legati alle ipotesi in cui il licenziamento è conseguenza di una crisi, di un riassetto aziendale o della cessazione delle mansioni, me dei casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro deriva da un presunto comportamento gravemente colpevole o doloso del dipendente. Nell’ambito della casistica analizzata dalla nostra redazione, e di cui diamo notizia nella nostra rubrica ogni mese, nella giurisprudenza è possibile ritrovare alcune frequenti situazioni in cui cadono ricorrentemente di contestazioni che sfociano in licenziamento per un Quadro. Ecco allora 10 più frequenti motivi utilizzati dalle aziende per far scattare il licenziamento.
Il primo caso che analizziamo è il cosiddetto licenziamento disciplinare che scatta tutte le volte in cui il lavoratore viola non solo il contratto collettivo nazionale o quello individuale di lavoro ma anche la legge in generale. Non sono rari i casi in cui il licenziamento è stato determinato, ad esempio, da un procedimento penale a carico di un dipendente per fatti non attinenti alle mansioni ma tali comunque da danneggiare l’immagine dell’azienda (si pensi al caso dello spacciatore, all’associazione a delinquere, alla truffa assicurativa).
Il secondo caso in ordine di numerica di sentenze analizzate è stato introdotto di recente dalla giurisprudenza, si tratta del licenziamento per scarso rendimento e si configura tutte le volte in cui il lavoratore produce molto meno rispetto ai colleghi addetti alle stesse mansioni. Esempio è il fatto che i tempi di produzione si siano dilatati di oltre il 50% rispetto a quelli in media necessari per concludere le medesime attività. Così, ad esempio, quando per svolgere un determinato compito che richiederebbe un’ora se ne impiegano più di due e la situazione va avanti per molto tempo, è possibile la risoluzione del rapporto di lavoro.

La giurisprudenza, però, nell’ottica di tutelare il dipendente, impone al datore di diffidare prima l’interessato attraverso una lettera scritta in modo da dargli la possibilità di ravvedersi per tempo nonchè anche di non effettuare azioni che impediscano al Quadro di poter raggiungere l’obiettivo ad esempio rendendo impossibile l’uso di alcune tecnologie e l’estromissione i lavoratori sottoposti al suo controllo.
Terzo caso è quello legato alle critiche manifestate nei confronti del dirigente o dell’azienda. Criticare il datore di lavoro è lecito ma ciò non deve manifestarsi in ingiuria, diffamazione o nel rifiuto di compiere le mansioni. Chi ritiene che un ordine di servizio sia illegittimo non può limitarsi a non eseguirlo (salvo nel caso in cui sia eccessivamente pregiudizievole per il proprio onore o per la salute) ma deve prima ricorrere al giudice per farlo annullare. Così, ad esempio, in caso di trasferimento privo dei presupposti, il lavoratore non può rifiutarsi di prendere servizio presso la nuova sede, ma dovrà proporre ricorso al tribunale per chiedere l’annullamento del provvedimento. La contestazione può avvenire anche con comportamenti che, a prima vista, possono sembrare leciti ma che tali non sono, è il caso di un Quadro che adotta la maniacale osservanza delle procedure tale da allungare i tempi della prestazione.
Quarto caso analizzato è relativo alla cattiva gestione della malattia facendola coincidere con le festività infrasettimanali in modo da godere di un ponte più prolungato. Questo comportamento è illegittimo ed è stato sanzionato dalla giurisprudenza confermando sempre il licenziamento in quanto i giorni di malattia possono essere concessi solo in presenza di una effettiva patologia che deve essere certificata dal medico curante (peraltro, con una visita fatta di persona). Il datore di lavoro che scopre il lavoratore in perfetto stato di salute.
Altro caso che porta al licenziamento è l’abusivo uso dei permessi, in particolare quelli della Legge 104. La legge prevede alcuni permessi retribuiti dal lavoro ma strettamente legati a una specifica motivazione. Usare un permesso per scopi diversi da quelli previsti dalla legge è illegittimo ed è causa non solo di licenziamento ma, a volte, di una incriminazione penale. I permessi previsti dalla legge 104 per l’assistenza ai familiari disabili per poter svolgere commissioni personali configura un illecito anche penale. È assai frequente la casistica di licenziamenti per giusta causa per abusivo uso dei permessi della legge 104.
Ulteriore caso di licenziamento è legato al comportamento tenuto dal lavoratore Quadro al di fuori dell’orario di lavoro. Il vincolo di dipendenza, rafforzato anche dal ruolo che il Quadro ricopre, lo porta a doversi comportare bene non solo al lavoro, non potendo compiere azioni che possano ledere l’immagine dell’azienda. Si pensi dipendente di banca che pratichi usura. Ed i reati commessi al di fuori dal lavoro, nella vita privata, non attinenti alla prestazione, vengono considerati comunque come potenziale danno dell’immagine dell’azienda, quindi hanno rilevanza disciplinare e possono giustificare nella gran parte delle contestazioni un licenziamento per giusta causa.
Sesto caso in ordine di numerica di sentenze giurisprudenziali è l’utilizzo non corretto e contrario alle procedure aziendali nella sicurezza informatica. Computer aziendali e telefoni smartphone dati in dotazione ai dipendenti sono spesso interdetti alla navigazione su alcuni siti, piattaforme o social e i regolamenti interni vietano l’utilizzo non conforme o non utilizzato delle dotazioni informatiche aziendali. Il concetto di diritto che viene utilizzato per fondare la richiesta di licenziamento, sempre confermata dalla giurisprudenza, è che il tempo destinato alla prestazione lavorativa non può cioè essere “sprecato” in altre attività che con la prestazione lavorativa non hanno nulla a che fare. Il che significa che si può licenziare il dipendente sorpreso a chattare, navigare sui social o a parlare al telefono con gli amici. La condotta, però, deve essere reiterata: le sentenze dimostrano che una sola occasione può infatti determinare solo un richiamo disciplinare ma se l’azienda dimostra un prolungato abuso o attività contraria ai regolamenti si addiviene al licenziamento per giusta causa.
Settimo caso analizzato ci porta nel terreno della ingiustificata assenza dal lavoro. Il Quadro che non si presenta al lavoro senza avvisare ma soprattutto senza inviare il certificato medico può essere licenziato per giusta causa. Oltre al licenziamento attenzione alle richieste di risarcimento, facendo in modo che si arrivi al licenziamento per giusta causa a seguito di assenze prolungate si rischia di essere condannati al risarcimento nei confronti dell’azienda pari al danno da questa subito per il pagamento del ticket Naspi, ossia la tassa da versare per il licenziamento. L’importo quindi ricadrà sul lavoratore e gli sarà decurtato dall’ultima busta paga o dal Tfr, caso molto frequente nelle sentenze analizzate.
Un altro caso molto frequente è l’alterazione verbale che può portare ad un alterco con un dirigente o con un collega. Seppur in coda alla nostra “classifica” registriamo la presenza di sentenze di conferma di licenziamento per provato abbandono a uno scatto d’ira come anche fare semplicemente dell’ironia, svilire i servizi o i prodotti commercializzati dall’azienda per cui si lavora. Il Quadro, proprio per la sua posizione gerarchica in azienda deve essere fedele al proprio dirigente, leale nei confronti dei colleghi, rispettoso della mission, storia e produzione dell’azienda e non può lederne l’immagine commerciale. Pena, anche in questo caso, un licenziamento in tronco, senza cioè il preavviso.
Nono caso che riportiamo di licenziamento per giusta causa riguarda la malattia troppo lunga.
Chi si ammala ed è costretto a restare a casa non può essere licenziato. Ma la malattia non può durare in eterno, salvo nel caso in cui sia stata determinata da un infortunio sul lavoro causato dalla mancata predisposizione delle misure di sicurezza.I contratti collettivi indicano la durata massima entro cui può estendersi l’assenza per malattia (definito comporto) scaduta la quale il licenziamento è legittimo e non va motivato. Il Quadro che ha necessità purtroppo per la sua malattia in corso di allungare il periodo di assenza dal lavoro può evitare il licenziamento mutando l’assenza da malattia in ferie, chiedendo anche di compilarli con i riposi non goduti di anni precedenti, sfruttando i giorni di riposo maturati può quindi evitare che scada il comporto e quindi anche la perdita del posto.
Decimo caso è l’accesso informatico abusivo. Non perché un dipendente abbia libero accesso a una banca dati aziendale può fare di essi ciò che vuole. Non può quindi consultarli per fini diversi da quelli per i quali è stato autorizzato (si pensi al direttore della filiale che controlla la situazione reddituale di alcuni vicini rivali), né può trasferirli in un altro computer magari per svolgere attività in concorrenza con il proprio datore di lavoro. Un comportamento del genere, oltre a giustificare il licenziamento immediato, comporta il rischio di una richiesta di risarcimento del danno.
E’ sempre opportuno avere una consulenza sindacale su questi aspetti riportati nell’articolo in quanto, seppur abbiamo voluto fare una sintesi sulle casistiche che portano al licenziamento per giusta causa, sono sempre diverse da caso a caso le motivazione e l’assistenza del sindacato può garantire al lavoratore Quadro una protezione a presunti abusi o casi in cui la motivazione copra altre problematiche.
