TFR: obbligatoria la comunicazione ai dipendenti
Una delle maggiori innovazioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 è quella della destinazione automatica del TFR, il trattamento di fine rapporto, ai fondi di previdenza complementare. Una scelta che mira ad ampliare la base degli aderenti alla previdenza complementare che trove, soprattutto nei giovani assunti, diffidenza o disinteresse.
Di fatto si tratta della riproposizione dello stesso emendamento che fu bocciato lo scorso anno ma questa volta, complici anche i richiami della Corte dei Conti e della stessa componente sindacale sul fatto che il sistema previdenziale non riesce più nel medio termine ad auto-sorreggersi. In linea generale, sui fondi pensione la Legge numero 199/2025 (Legge di Bilancio per il 2026 ha disposto una vera e propria mini riforma, modificando diversi aspetti molto importanti della normativa di riferimento. L’adesione automatica al fondo pensione verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali di fatto introduce un silenzio assenso. La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore pari all’assegno sociale INPS mentre In caso di presenza di più forme pensionistiche, la forma pensionistica complementare di destinazione è quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale. Ciò comporterà la devoluzione dell’intero TFR e della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli accordi. II TFR viene trasferito nella misura prevista dagli accordi se il lavoratore decide di avvalersi di tale opzione entro 60 giorni dalla data di assunzione. Entro sessanta giorni dalla data di prima assunzione lavoratrici e lavoratori possono comunque scegliere di rinunciare all’adesione automatica e conferire l’intero importo del TFR maturando in altra forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente prescelta oppure in alternativa mantenere il TFR in azienda.
Ciò che è importante sapere è che la scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando a un fondo pensione dallo stesso prescelta e si applica anche a lavoratori che cambiano azienda o comparto con una scelta prima non effettuata di adesione al fondo pensione di categoria. Pertanto nella ipotesi che un Quadro cambi azienda o comparto rientrerà in questa nuova meccanica di indicazione TFR come normata dalla Legge di Bilancio.
Ma cosa succede se la prima assunzione è avvenuta prima del 1° gennaio 2026?
In questo caso il datore di lavoro ha un obbligo di comunicazione sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, verificando quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla previdenza complementare, facendosi rilasciare apposita dichiarazione. Nel caso in cui il lavoratore abbia in essere un’adesione a una forma pensionistica complementare, il datore di lavoro deve fornire un’apposita informativa – denominata Modulo TFR2 – a lavoratrici e lavoratori circa la possibilità per lo stesso di indicare, entro sessanta giorni dalla data di assunzione, a quale forma pensionistica complementare conferire il TFR maturando da tale data, precisando che in difetto si applica il meccanismo di adesione automatica.
Il Quadro potrà, entro 60 giorni dalla data di assunzione o nuova assunzione per ambio azienda, decidere di destinare una percentuale del TFR maturando secondo quanto previsto dagli accordi oppure, per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare, in misura non inferiore al 50 per cento.
