Quadro direttivo: nullità del patto di non concorrenza

Una recente sentenza della corte di Cassazione su un caso tipico di nullità del patto di non concorrenza molto spesso inserito in una trattativa di uscita dall’azienda per i Quadri. Un importante istituto di credito aveva chiesto la condanna di un ex dipendente al pagamento della penale per violazione del patto di non concorrenza, lamentando lo sviamento di clienti verso un’altra società concorrente. I giudici di merito avevano ritenuto nullo il patto per indeterminatezza del corrispettivo, in quanto collegato alla durata del rapporto di lavoro e senza un importo minimo garantito. La Cassazione è stata di parere contrario e con rinvio, chiarendo che: il patto è valido se il corrispettivo è a norma dell’art. 1346 c.c., determinato o determinabile secondo parametri oggettivi, anche se variabile in relazione alla durata del rapporto; ancora la sola variabilità non implica indeterminatezza, specie se il datore contesta che la cessazione anticipata incida sull’importo dovuto, come nel caso esaminato; infine la nullità per incongruità o sproporzione del compenso opera, ex art. 2125 c. c., su un piano distinto da quella per indeterminatezza: i due vizi non possono essere confusi o sovrapposti.
Concludendo la Corte di Cassazione ha rilevato che i giudici d’appello hanno erroneamente sovrapposto i due profili, generando un vizio motivazionale che impedisce il controllo sulla correttezza logico-giuridica della decisione.
Sentenza Corte di Cassazione, ordinanza 8 aprile 2025, n. 9258