Contratti pirata: sentenza della Cassazione sul contratto più idoneo

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Interessante sentenza della Cassazione in tema di utilizzo di contratti diversi da quelli previsti dalla Contrattazione nazionale.
Il caso riguarda alcuni lavoratori addetti al ciclo rifiuti di una impresa multiservizi che avevano chiesto l’applicazione del CCNL ambiente, coerente con le mansioni svolte, mentre l’azienda, iscritta sia all’associazione stipulante il CCNL ambiente sia a quella del CCNL gas-acqua, aveva invece applicato loro quest’ultimo, a differenza degli altri dipendenti del medesimo settore. Tribunale e Corte d’appello avevano respinto la domanda, ritenendo prevalente, nella situazione descritta, la scelta compiuta dalle parti nel contratto individuale di lavoro per il contratto gas-acqua. La Cassazione, nell’accogliere il ricorso dei lavoratori, osserva che: nel regime democratico, l’iscrizione del datore all’associazione stipulante lo vincola all’applicazione del relativo CCN di diritto comune, con efficacia estesa anche ai lavoratori non iscritti; l’elemento dell’attività effettivamente esercitata dall’impresa assume tuttavia rilievo nei casi, come quello in esame, in cui la socetà svolge più attività ed è iscritta a più associazioni datoriali stipulanti contratti diversi, fungendo allora da criterio per individuare quale CCNL applicare a ciascun gruppo di lavoratori in coerenza con il settore effettivo di impiego.
Il punto più importante di questa sentena riguarda il passaggio che sanciosce la libertà dell’impresa di scegliere il CCNL, riconosciuto all’impresa, ma che deve restare coerente con i vincoli sistemici, che impediscono la stipula di un contratto individuale diverso da quello vincolato, soprattutto se si accerta che è deteriore per diritti e valori economici per i lavoratori all’esito, ex art. 36 Cost., che il giudice deve verificare in concreto.

Corte di Cassazione, ordinanza 17 ottobre 2025, n. 27719