Rottamazione quater: domanda entro il 30 aprile

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L’Agenzia della Riscossione ha pubblicato le regole per presentare le domande che entro il 30 aprile si possono inviare come previsto dalla Legge di Conversione del Decreto Milleproroghe in vigore dal 25 febbraio.
Limitatamente alle passività in debito indicate nelle dichiarazioni, i contribuenti incorsi nell’inefficacia della predetta misura agevolativa (c.d. “decaduti”) a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere, possano essere riammessi alla Definizione agevolata di tali debiti con la cosideta”Rottamazione-quater”. In particolare ricordiamo che occorre:
che non siano state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, per almeno una rata del piano di pagamento agevolato;
– che il versamento sia stato effettuato in ritardo rispetto al previsto termine (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza);
– che il versamento sia stato per un importo inferiore a quello dovuto.
Nella domanda è necessario indicare, oltre ai debiti per i quali puoi richiedere la riammissione, anche il numero di rate con le quali si intende effettuare il pagamento, possibile in unica soluzione entro il 31 luglio 2025 od in alternativa fino a un numero massimo di dieci rate di pari importo, con scadenza successiva, il 31 luglio e il 30 novembre, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre.
Il pagamento prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.
La domanda può essere presentata sia nell’area pubblica del sito dell’Agenzia compilando il form, indicando sia il numero della cartella/avviso sia il numero della “Comunicazione delle somme dovute” originaria oppure direttamente dall’area riservata, con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi. Indipendentemente dalle due modalità occorrerà allegare la documentazione di riconoscimento e l’indirizzo e-mail per avere la ricevuta della domanda di riammissione.