Buoni pasto: facciamo chiarezza
Abbiamo ricevuto numerose richieste da parte dei nostri lettori su vari aspetti riguardanti i buoni pasto (ecco il link per scrivere alla redazione LINK). Con questo articolo cerchiamo di approfondire il tema sia dal punto di vista contrattuale che da quello pratico, analizzando il loro funzionamento e le regole che ne disciplinano l’utilizzo.
Innanzitutto, è importante chiarire che il buono pasto non costituisce una parte della retribuzione, come spesso si tende erroneamente a credere, ma rappresenta un beneficio concesso al dipendente per soddisfare le esigenze di ristoro in assenza di un servizio mensa aziendale. Una recente sentenza del Tribunale di Roma, facendo riferimento a una precedente ordinanza della Cassazione, ha ribadito che il diritto ai buoni pasto non ha natura retributiva, bensì assistenziale. Tale natura assistenziale è sancita da numerosi contratti collettivi, ai quali è necessario fare riferimento per stabilire se un’azienda sia obbligata o meno a fornire i buoni pasto ai propri dipendenti. In genere, questi sono riconosciuti quando, a causa dell’orario di lavoro o dei tempi di percorrenza, il dipendente non può consumare il pasto presso la propria abitazione durante le fasce orarie dedicate alla pausa pranzo, sempre in conformità con le regole del contratto collettivo e dell’organizzazione interna dell’azienda.
Di conseguenza, i buoni pasto spettano ai lavoratori soltanto quando il contratto collettivo lo prevede e in assenza di un servizio mensa aziendale. Questi rappresentano infatti un’alternativa alla mensa sul lavoro. Se l’azienda mette a disposizione un servizio di mensa, il lavoratore non ha diritto ai buoni pasto. Inoltre, come già accennato, il diritto ai buoni pasto si applica se l’orario di lavoro giornaliero supera le sei ore, include una pausa pranzo effettivamente fruita di almeno 30 minuti, e se l’attività lavorativa prosegue dopo tale pausa. Non spettano invece al dipendente che termina il turno prima della pausa pranzo o che non riprende l’attività lavorativa dopo aver consumato il pasto. Nel caso in cui l’orario di lavoro non coincida con l’orario della pausa pranzo, potrebbe non esserci diritto ai buoni pasto, anche se il CCNL potrebbe prevedere una disciplina specifica differente.
Un ulteriore chiarimento arriva dalla Cassazione, che ha stabilito che i buoni pasto devono essere erogati anche durante i periodi di ferie. La pronuncia, contenuta nell’ordinanza n. 25840 del 27 settembre 2024, evidenzia che i buoni pasto sono fondamentali per il benessere del lavoratore. Di conseguenza, i dipendenti che non hanno ricevuto i ticket mensa durante le ferie possono richiedere un rimborso pari al valore dei buoni pasto non erogati.
Infine, è essenziale fare chiarezza sull’utilizzo dei buoni pasto.
I buoi pasto possono essere impiegati esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari pronti al consumo e bevande, presso esercizi come supermercati, ristoranti, bar e gastronomie. Non è permesso utilizzarli per l’acquisto di prodotti non alimentari o di alimenti che richiedono ulteriori lavorazioni. Inoltre, è esclusa qualsiasi prestazione in denaro: il resto in denaro sui buoni pasto non è ammesso, e il loro valore deve essere utilizzato integralmente per gli acquisti consentiti.
Cassazione n. 25840/2024 e 21440/2024
