Isopensione: requisiti e modalità di ottenimento
Originariamente prevista per un massimo di 4 anni, la durata dell’isopensione è stata estesa fino a 7 anni dalla legge 205/2017 (per il triennio 2018-2020) e stabilizzata poi con tale estensione fino al 2026 con un decreto legge 198/2022. Di cosa si tratta? E’ uno strumento che consente alle imprese private con eccedenze di personale di accompagnare i dipendenti alla pensione ordinaria, sostenendone per un massimo di 7 anni il trattamento economico e i contributi previdenziali. Possono accedervi i lavoratori cui non manchino più di 7 anni al conseguimento della pensione di vecchiaia o anticipata ordinaria, con riferimento alla normativa vigente al momento della cessazione. I lavoratori devono risultare in esubero e coinvolti in un accordo tra azienda e sindacati maggiormente rappresentativi. L’azienda, per attivare lo scivolo, deve: operare nel settore privato; avere impiegato mediamente più di 15 dipendenti nei 6 mesi precedenti la sottoscrizione dell’accordo sindacale (escludendo gli apprendisti, ma includendo i dirigenti); concludere un accordo con le organizzazioni sindacali rappresentative; garantire economicamente il trattamento tramite fideiussione bancaria o pagamento anticipato in unica soluzione.
L’isopensione non è un diritto soggettivo, ma dipende dalla volontà dell’azienda.
È interamente a carico dell’azienda, compresi eventuali aumenti dei costi futuri.
La durata massima è stata portata a 7 anni dalla Legge di Bilancio 2021, per il triennio 2021–2023, poi prorogata anche per il 2024–2025.
Procedura per ottenere l’Isopensione:
- Verifica dei requisiti dell’azienda
L’azienda deve avere più di 15 dipendenti.
Deve sussistere una necessità di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale.
L’azienda deve stipulare un accordo sindacale (aziendale o territoriale). - Accordo con le organizzazioni sindacali
L’accordo deve prevedere:
Numero dei lavoratori coinvolti
Durata dell’isopensione (massimo 7 anni)
Tipologia di riorganizzazione
L’accordo va depositato presso il Ministero del Lavoro tramite la procedura telematica del portale ClicLavoro. - Calcolo del periodo mancante alla pensione
L’azienda deve verificare, con l’aiuto dell’INPS, che ogni lavoratore:
Maturi la pensione entro i 7 anni successivi all’uscita.
Abbia i requisiti contributivi richiesti entro quel termine. - Invio della domanda all’INPS
L’azienda presenta all’INPS la domanda per isopensione per ogni lavoratore interessato.
L’INPS esegue il calcolo della prestazione spettante. - Stipula della convenzione con l’INPS
L’azienda firma una convenzione con l’INPS per:
L’erogazione mensile dell’isopensione (pari alla pensione maturata al momento dell’uscita)
Il versamento dei contributi figurativi fino al pensionamento effettivo
L’azienda deve prestare fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia degli impegni. - Risoluzione del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro cessa consensualmente, con indicazione del motivo: “accordo per isopensione ex art. 4, L. 92/2012”.
Da quel momento l’INPS eroga la prestazione mensile, a carico dell’azienda.
👤 Requisiti del lavoratore
Lavoratore dipendente del settore privato.
A meno di 7 anni dalla maturazione della pensione di vecchiaia o anticipata.
Accetta volontariamente l’uscita anticipata.
💰 Quanto percepisce il lavoratore
Un assegno mensile pari alla pensione maturata al momento dell’uscita (non rivalutato).
Contributi figurativi versati dall’azienda, utili per maturare la pensione piena.
L’indennità mensile corrisponde all’importo della pensione che spetterebbe al lavoratore al momento dell’esodo, calcolata senza tener conto dei contributi correlati che il datore si impegna a versare. Tali contributi sono comunque obbligatori e validi a tutti gli effetti per il diritto e la misura della pensione. Per determinare l’importo, il calcolo dei contributi erogati nel periodo di scivolo viene determinato in base alla retribuzione imponibile previdenziale degli ultimi 48 mesi prima dell’esodo, comprese mensilità aggiuntive e voci accessorie, divisa per le settimane contributive e moltiplicata per 4,33. Le eventuali retribuzioni post-esodo (es. premi) vanno imputate per competenza all’ultimo mese lavorato. Durante la finestra di 3 mesi per la pensione anticipata non sarà dovuta la contribuzione figurativa.
