Mobbing pubblico impiego: importante sentenza
Importante sentenza, che segnaliamo per i contenuti di novità, della Corte di cassazione, intervenuta dopo che Tribunale e Corte d’appello avevano condannato una dirigente medica, direttrice di un Centro di salute mentale, al risarcimento dei danni subiti da una psichiatra a causa di condotte persecutorie e vessatorie che avevano comportato il suo esautoramento dalle funzioni assistenziali.
Nel merito di primo grado i giudici di merito avevano escluso la responsabilità dell’Azienda sanitaria, ritenendo che essa avesse sufficientemente e tempestivamente vigilato e adottato tutte le misure a tutela della lavoratrice. Posto dalla direttrice il problema della incompatibilità della sua condanna con l’assoluzione definitiva dell’Azienda sanitaria, in coerenza della dipendenza delle due sentenze, la Cassazione, richiamata la nozione giurisprudenziale di mobbing, ricondotto alla responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c., ha voluto in sentenza ricordare che la condotta se svolta da un dipendente per finalità personali, va esclusa dalla sua riferibilità all’Amministrazione. Accertata l’assenza di responsabilità dell’ente e la riferibilità delle condotte alla sola dirigente, la Corte l’ha riqualificata in termini di fatto illecito.
Corte di Cassazione, sentenza 12 febbraio 2026, n. 3103
