Aprile 24

Licenziamento: conversazioni tra colleghi sono una prova

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Nuovo intervento della Cassazione con la sentenza 28398 del 29 settembre 2022 torna ad occuparsi della prova del licenziamento ritorsivo, la nuova pronuncia riporta un principio che farà discutere: il lavoratore può portare in giudizio anche registrazioni di conversazioni avvenute tra colleghi. La viceda si riferisce ad un lavoratore che, per provare il carattere ritorsivo di un licenziamento, motivandolo con un’ingiusta e arbitraria reazione del datore di lavoro e con connotati di natura vendicativa, a un comportamento legittimo del lavoratore e inerente a diritti a lui derivanti dal rapporto di lavoro stesso ha amesso che rappresentano una prova le conversazioni tra colleghi, sancendo la nullità con diritto del lavoratore a essere reintegrato in azienda e al pagamento di tutte le mensilità, dalla data del licenziamento alla data della reintegrazione.
L’onere della prova, nel caso del licenziamento ritorsivo, è alquanto complesso e grava sul lavoratore mentre al datore di lavoro spetta provare la giusta causa o il giustificato motivo di licenziamento addotto e, solo nel caso in cui tale prova non sia raggiunta, il giudice potrà valutare i fatti allegati dal lavoratore per dimostrare la rappresaglia.
Nel caso portato alla Cassazione nella sentenza 28398/2022, il lavoratore era stato licenziato per giusta causa per aver violato alcune procedure aziendali interne di conservazione dei dati. Per supportare la richiesta di nullità e riuscire a provare il carattere ritorsivo del licenziamento subìto, il lavoratore aveva prodotto in giudizio le registrazioni di alcune conversazioni avvenute fra colleghi.
Qui avviene un primo esame nel merito dell’utilizzo delle registrazioni che portano il Tribunale di Salerno e successivamente la Corte d’Appello a ritenerle non utilizzabili, pur riconoscendo il licenziamento sproporzionato, rilevando come gli addebiti contestati alla dipendente non fossero connotati da un carattere di gravità tale da giustificare la sanzione del licenziamento ma non lo classifica come ritorsivo. Sulle registrazioni in entrambe i consessi giudicali si riteine non utilizzabili perchè non potevano essere considerate idonee a costituire fonte di prova perchè «abusive e illegittimamente captate e registrate».
Di diverso avvico è stata la Cassazione che, accogliendo il ricorso sulla natura ritorsiva del licenziamento, ha ritenuto legittime le conversazioni tra colleghi e rimarcando che è molto difficile in queste situazioni la prova dell’intento ritorsivo del datore di lavoro. Giusto quindi produrre in giudizio l’audio della conversazione con i colleghi, anche se registrata senza l’autorizzazione dei presenti, come unico mezzo per dimostrare il licenziamento ritorsivo specificando che è il Codice della privacy, applicabile al caso specifico e richiamato dalla Corte al suo articolo 24, che fa ritenere la Corte come ammissibili le registrazioni a prescindere dal consenso dell’interessato, perchè il trattamento dei dati personali è, in questo caso, necessario per far valere un diritto in sede giudiziale.

Per approfondimenti: Cassazione 28398 del 29 settembre 2022

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