Ferie non godute: la liquidazione non sempre necessaria
La Cassazione cambia orientamento e ammette il diniego di monetizzazione delle ferie qualora il mancato godimento sia riconducibile all’irrogazione di sanzioni disciplinari. È legittimo il diniego di monetizzazione delle ferie qualora il mancato godimento sia riconducibile all’irrogazione di sanzioni disciplinari, quali la sospensione o la destituzione dall’impiego; in tali casi, infatti, l’interruzione del rapporto di lavoro deve considerarsi un evento prevedibile e dipendente dalla condotta del lavoratore.
La pronuncia del Consiglio di Stato n. 2909/2026 assumere rilievi interessanti poiché si discosta da un precedente orientamento espresso dalla Cassazione.
Il caso è relativo ad un appartenente alla Guardia di finanza che è stato collocato in congedo per rimozione, con diritto a pensione.
Dalle fonti nazionali ed eurounitarie emerge dunque la regola generale secondo cui le ferie devono essere godute durante il rapporto di lavoro, mentre il diritto all’indennità sostitutiva in caso di mancata fruizione spetta «quando sia certo che la loro mancata fruizione non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore e non sia ad esso comunque imputabile» (Cons. Stato, sez. I, parere n. 1301 del 28 ottobre 2024 e giurisprudenza ivi citata).
Nel caso, si deve condividere la valutazione del T.a.r. secondo cui il mancato godimento della licenza ordinaria è invero dovuto alla condotta dello stesso appellante, perché tanto il provvedimento disciplinare di sospensione per un mese, quanto la sanzione della perdita del grado, ne rappresentano delle dirette conseguenze.
Diversamente da quanto sostiene il militare, il primo provvedimento non poteva ritenersi “imprevedibile” e non contrasta con le sentenze del giudice penale, le quali – lungi dal negare espressamente la responsabilità dell’imputato rispetto alla sottoscrizione di una perizia non veritiera – si erano limitate a prendere atto dell’estinzione dei reati di falso per prescrizione. I comportamenti rilevanti sul piano disciplinare sono stati comunque accertati e valutati dall’amministrazione, nella propria autonomia, e sono risultati addebitabili all’appellante.
Analogamente, anche il provvedimento di rimozione si è basato su condotte addebitabili al dipendente e i suoi effetti si sono consolidati dopo che le censure mosse dall’interessato sono state infine respinte in sede giurisdizionale (a tal proposito, è opportuno ricordare che la giurisprudenza della Corte di giustizia, sopra citata, ha considerato incompatibile con il diritto dell’Unione europea la perdita delle ferie non godute qualora dipendente da un licenziamento illegittimo e annullato in sede giurisdizionale, ritenendo che tale evento fosse paragonabile alla sopravvenienza di un’inabilità al lavoro per causa di malattia in quanto «imprevedibile ed indipendente dalla volontà del lavoratore»; diversa è invece l’ipotesi, che ricorre nella specie, in cui il licenziamento sia risultato legittimo, perché in tal caso deve considerarsi un evento prevedibile e dipendente dalla condotta del lavoratore).
Ne deriva che, se questi non avesse tenuto i comportamenti che l’amministrazione gli ha contestato, sarebbe potuto rimanere in servizio e avrebbe goduto della licenza ordinaria al termine del periodo di malattia.
Il mancato godimento delle ferie non può dunque dirsi imprevedibile e indipendente dalla volontà del lavoratore, pertanto non può essere riconosciuto alcun diritto all’indennità sostitutiva.
