Licenziamento per malattia: ristretta la legittimità per assenza prolungata

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La Corte di Cassazione, con la sentenza 5469/2026, è intervenuta su un caso di licenziamento comminato da una azienda senza aspettare quello che in gergo prende il nome di periodo di comporto. Quindi se un lavoratore si assenta spesso per malattia, il datore di lavoro può licenziarlo per motivi organizzativi solo dopo che sia terminato il periodo di comporto.

Il caso nasce da un lavoratore in un’azienda della logistica portuale che era stato licenziato per giustificato motivo oggettivo, cioè per ragioni organizzative. In particolare, per il datore le numerose assenze per malattia (soprattutto nei turni notturni) rendevano la sua prestazione poco utile e discontinua. A dire della parte aziendale questo creava problemi organizzativi e maggiori costi (ad esempio per gestione turni lavoro, sostituzioni e indennità);

Il lavoratore risultava assente in percentuali molto elevate, fino a oltre il 65% dei turni notturni programmati. All’espulsione, che negli atti viene definita per “eccessiva morbilità” e scarso rendimento, è seguita l’iniziativa legale del dipendente. Se, in primo grado, il licenziamento è stato ritenuto legittimo, la Corte d’Appello ha ribaltato tutto, ordinando la reintegrazione dell’uomo. 

Sostanzialmente, la Corte territoriale ha bocciato la decisione aziendale perché l’ha ritenuta fondata solo sulle assenze per malattia, ma regolarmente giustificate e non contestate dall’azienda, quindi non potevano essere alla base del licenziamento. La Corte ha considerato che queste assenze non possono giustificare il recesso prima del superamento del periodo di comporto e le difficoltà organizzative dell’azienda sono state considerate non importanti, in quanto “effetti fisiologici” successivi al problema di salute cui l’azienda deve poter saper far fronte. Il cuore della decisione finale della magistratura sta nell’applicazione dell’art. 2110 del Codice Civile, che disciplina la malattia del lavoratore. In sostanza, questa norma di garanzia stabilisce che il lavoratore ha sempre diritto a conservare il posto per un certo periodo (il suddetto periodo di comporto) e solo dopo il suo superamento il datore di lavoro può licenziare.

La Suprema Corte ribadisce le sue conclusioni in tema di divieto di licenziamento per la durata del comporto. Non importa quanto siano frequenti le assenze e se siano distribuite in modo “strategico” (ad esempio sui turni notturni) oppure se causino disagi aziendali. Fino a quel limite, il lavoratore è comunque protetto.

Corte di Cassazione, sentenza 5469/2026